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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha presentato due motivi: 1) censura della qualificazione del delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), sostenendo insufficiente la prova dell'esistenza di un sodalizio stabile e dell'"affectio societatis" dell'imputato (assenza di cassa comune, appartenenza non dimostrata, prove basate su dichiarazioni di un coimputato). 2) censura della configurabilità di vari delitti-fine di traffico, detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, capi 5, 11, 22, 28, 32), sostenendo che le intercettazioni sono vaghe o interpretate congetturalmente e che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente la partecipazione specifica dell'imputato in quei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Nel merito la Corte ha ritenuto congrua e completa la motivazione della Corte di appello: il compendio probatorio (intercettazioni, sequestri, dichiarazioni auto/eteroaccusatorie) dimostrava l'esistenza di un'organizzazione anche di struttura "rudimentale" con luoghi per lo stoccaggio, mezzi per il trasporto e vincoli personali fra i partecipi; la continuità dell'attività era dimostrata dalle conversazioni successive ai sequestri; l'"affectio societatis" è stata ricavata da condotte dell'imputato (es. impegno a sostenere le spese per la difesa di una sodale, accettazione dell'obbligo di rifondere il prezzo di una partita sparita). Sui singoli delitti-fine la Corte territoriale ha fornito argomentazioni puntuali alle pagg. 40-45 che la Cassazione ha giudicato sufficienti; le censure del ricorrente sono state ritenute generiche o non confrontate con le argomentazioni dei giudici di merito. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000 determinati equitativamente.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte conferma che per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesta una organizzazione complessa o una cassa comune: è sufficiente l'esistenza di strutture anche rudimentali (luoghi di stoccaggio, mezzi per trasporto, coordinamento stabile) e la consapevolezza collettiva ("affectio societatis") dei partecipi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    I delitti di traffico, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti possono essere valutati sulla base di un compendio probatorio di intercettazioni, sequestri e dichiarazioni; la Corte richiede argomentazione motivata che collega l'imputato ai singoli fatti, che può essere data anche per via indiziaria se congruente e corroborata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure insufficienti e, in gran parte, generiche o non confrontate con la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la sintesi del motivo di ricorso nella forma prescritta; richiamata nella fase di esposizione dei motivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per la valutazione dell'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per riconoscere l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non occorre una struttura complessa né una cassa comune: sono sufficienti elementi di organizzazione stabile (luoghi di stoccaggio, mezzi, ruoli ricorrenti, coordinamento), intercettazioni e sequestri che descrivono una attività collettiva.
  • L'"affectio societatis" può essere desunta da comportamenti concreti (assunzione di spese di difesa, gestione collettiva di conseguenze di perdite di merce, comunicazioni che denotano responsabilità condivisa) e non richiede dichiarazioni esplicite di appartenenza.
  • Le intercettazioni, se appaiate a sequestri e dichiarazioni (auto/eteroaccusatorie), possono costituire prova indiziaria idonea a collegare un soggetto ai singoli reati di trasporto, detenzione e cessione, purché la motivazione dei giudici colleghi logicamente gli elementi al punto che esclude alternative plausibili.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; contestazioni vaghe o generiche sono normalmente inammissibili o respinte.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o generico la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende.

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