Sentenza n. 1697/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento: - del decreto n. 818 del 16 ottobre 2023 con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l'amministrazione generale ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14 novembre 2018, già comunicata dalla commissione d'esame al termine della prova espletata in data 4 ottobre 2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato C del bando di concorso “MODULO 2 – lett. C” (scavalcamento della parete in legno, alta m 2); - del verbale n. 75 della commissione d'esame del 4 ottobre 2023 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente; - dell'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14 novembre 2018) nella parte in cui richiama l'allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento di una prova fisica, determinata da un infortunio occorso durante l'esecuzione dello scavalcamento di una parete in legno
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, il verbale della commissione e la scheda di valutazione, nonché l'art. 8 del bando e il relativo allegato C, nella parte in cui prevedevano il mancato superamento della prova anche in caso di infortunio occorso durante la sua esecuzione. Ha dedotto l'illegittimità della clausola per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che l'infortunio, quale evento fortuito e non imputabile, non dimostrasse l'inidoneità fisica, ma soltanto una temporanea incapacità di completare la prova. Ha inoltre dedotto che l'amministrazione fosse responsabile dell'evento, asseritamente causato dalla presenza di una sostanza scivolosa sull'attrezzo. Durante la prova del 4 ottobre 2023, il candidato aveva accusato un dolore alla spalla sinistra durante lo scavalcamento della parete, non riuscendo a completare il modulo 2; nello stesso giorno si era recato al pronto soccorso, che aveva diagnosticato una lesione, con prognosi di due giorni. L'amministrazione aveva eccepito la tardività dell'impugnazione delle clausole del bando, il carattere vincolato dell'esclusione e l'assenza nel verbale della prova di riferimenti all'infortunio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva l'impugnazione delle clausole del bando, poiché esse non avevano efficacia immediatamente escludente e la lesività si era concretizzata soltanto con l'adozione del provvedimento di esclusione. Nel merito, ha ritenuto illegittima la previsione dell'allegato C che equiparava il mancato superamento dovuto a infortunio al mancato superamento imputabile al candidato. La clausola è stata giudicata irragionevole e sproporzionata, perché faceva ricadere sul candidato gli effetti di un impedimento oggettivo, temporaneo e non imputabile, senza incidere direttamente sulla valutazione della sua prestanza fisica. Il giudice ha osservato che una sessione di recupero non avrebbe compromesso la par condicio né le esigenze di celerità della procedura, e avrebbe consentito il minor sacrificio delle aspettative del candidato. Nel caso concreto, l'infortunio è stato ritenuto provato dalla visita al pronto soccorso effettuata il giorno stesso della prova e dalla compatibilità della diagnosi con la sequenza degli esercizi; esso integrava una situazione di forza maggiore e non dimostrava l'inidoneità fisica. La mancata annotazione dell'infortunio nel verbale non è stata ritenuta decisiva, potendo dipendere dalla redazione del verbale per gruppi di candidati. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell'esclusione, definitiva ammissione al prosieguo della procedura, stabilizzazione degli esiti delle prove successive sostenute in esecuzione dell'ordinanza cautelare e ordine di inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Costituisce la base legislativa della procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nel ruolo dei vigili del fuoco.
art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui era riservata la procedura.
art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
È richiamato per gli effetti del mancato superamento della prova, consistenti nella cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76
È richiamato insieme all'art. 12 d.lgs. n. 139/2006 con riferimento alla cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. n. 101/2018, per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- È illegittima, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, una clausola di bando che preveda l'esclusione automatica da una procedura selettiva quando il candidato non completi una prova fisica a causa di un infortunio occorso durante la prova stessa, senza distinguere l'impedimento temporaneo e non imputabile dall'effettiva inidoneità fisica.
- Quando un infortunio oggettivamente documentato impedisce il completamento di una prova fisica, l'amministrazione deve consentire, una volta cessato l'impedimento, la ripetizione della prova, purché il recupero non alteri la par condicio e sia compatibile con l'organizzazione della procedura.
- La lesività di una clausola di bando che collega l'esclusione al mancato superamento della prova fisica si concreta, di regola, con l'adozione dell'esclusione, quando la clausola non produca un effetto immediatamente escludente; la relativa impugnazione proposta insieme all'atto applicativo è tempestiva.
- L'infortunio può integrare una causa di forza maggiore idonea a giustificare la ripetizione della prova quando sia documentato da una diagnosi obiettiva, temporalmente prossima alla prova, eziologicamente compatibile con l'esercizio non superato e non riconducibile a una preesistente sintomatologia.
- La mancata annotazione dell'infortunio nel verbale della prova non esclude di per sé la sua effettiva verificazione, quando l'evento sia comprovato da idonea documentazione sanitaria e le modalità di redazione del verbale rendano plausibile l'omissione.
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