Cassazione Civile, Ordinanza n. 09307/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di merito che aveva dichiarato l'illegittimità di contratti di somministrazione a termine stipulati nell'ambito del pubblico impiego privatizzato e aveva riconosciuto ai lavoratori il c.d. danno comunitario per l'abusiva reiterazione dei rapporti. In appello, l'ente previdenziale aveva proposto impugnazione principale, mentre i lavoratori avevano proposto appello incidentale. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'appello principale non investisse in modo chiaro il capo della sentenza relativo all'illegittimità dei contratti, ma fosse diretto solo a contestare il risarcimento del danno; perciò aveva rigettato entrambi gli appelli e confermato la condanna al risarcimento. In cassazione l'ente ricorrente deduceva: con i primi due motivi, la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non devoluto il capo sulla illegittimità dei contratti e nel non riesaminarlo; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. 23/2012 di attuazione della direttiva 2008/104/CE e dell'art. 1223 c.c., sostenendo che il danno non potesse essere riconosciuto in difetto di specifica allegazione e prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'atto di appello non individuava in modo chiaro il capo relativo all'illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, ma era integralmente incentrato sulle sole questioni risarcitorie; ha quindi condiviso l'interpretazione della Corte territoriale sull'effetto devolutivo dell'appello. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato e nell'ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, pur non essendo ammessa la conversione del rapporto, il lavoratore ha comunque diritto al risarcimento del danno presunto, parametrato alla disciplina del danno comunitario, salva la prova di un maggior pregiudizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei capi della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; in difetto, il capo non può ritenersi devoluto.
art. 434 c.p.c.
Per il ricorso in appello nel rito del lavoro vale il medesimo requisito di specificità: non bastano formule generiche, occorre indicare chiaramente i punti della decisione censurati e le relative doglianze.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma non conduce a una diversa soluzione rispetto ai requisiti di specificità dell'appello e alla correttezza dell'interpretazione data dalla Corte territoriale.
art. 6 CEDU
Invocato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno delle censure processuali, senza che la Corte ravvisi una violazione dei principi del giusto processo.
art. 360 c.p.c.
Costituisce il canale di accesso per le censure di violazione di legge e nullità processuale formulate dal ricorrente.
art. 36 d.lgs. 165/2001
Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato esclude la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma non esclude il diritto al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 86 d.lgs. 276/2003
Richiamato nel quadro normativo che esclude la conversione del rapporto, fermo il ristoro del danno.
art. 32 l. 183/2010
Assunto come parametro di liquidazione del danno presunto, con funzione anche sanzionatoria, nel caso di abusiva successione di contratti a termine.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul nesso risarcitorio, ma la Corte ribadisce che il danno comunitario è configurabile come danno presunto e che resta salva solo la prova di un maggior pregiudizio.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata nel motivo di ricorso, nel contesto della disciplina del lavoro a termine e della tutela contro l'abuso.
Direttiva 2008/104/CE
La Corte richiama l'interpretazione della Corte di giustizia secondo cui la disciplina mira a evitare che il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice diventi una situazione permanente per lo stesso lavoratore.
d.lgs. n. 23 del 2012
Citato dal ricorrente come testo di attuazione della direttiva 2008/104/CE nel complesso argomentativo sul lavoro somministrato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'effetto devolutivo richiede che il capo della sentenza impugnata sia individuato in modo chiaro e specifico nell'atto di gravame; se l'impugnazione si concentra solo su profili diversi, il capo non può considerarsi devoluto.
- Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., l'appello deve contenere sia una parte volitiva sia una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non sono sufficienti richiami generici o incidentali a questioni non sviluppate come specifico motivo di impugnazione.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittima o abusiva reiterazione di contratti a termine non comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma dà comunque diritto a un risarcimento del danno presunto, parametrato alla disciplina del danno comunitario, salva prova di un maggior pregiudizio.
- In tema di danno da abusiva successione di contratti a termine, il lavoratore non è tenuto a provare in concreto ogni voce di pregiudizio ai fini del riconoscimento del ristoro base, essendo quest'ultimo presunto e forfetariamente determinato entro una fascia legale o giurisprudenziale.
- Nel giudizio di cassazione, quando è dedotto un errore nell'interpretazione dell'atto di appello o della domanda, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali, purché il ricorso rispetti il principio di specificità e autosufficienza.
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