Sentenza del 24/04/2018 n. 10034 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.P.G. ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto percettivo. La Corte, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso del contribuente, ritenendo erroneamente che la controversia riguardasse soltanto la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. In realtà, il contribuente aveva proposto ulteriori quattro motivi di merito, ritualmente riproposti in appello ma dichiarati assorbiti. La precedente Corte aveva quindi supposto, contro l'evidenza degli atti, l'inesistenza di tali motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo che l'omessa considerazione dell'esistenza dei motivi assorbiti costituiva errore di fatto decisivo. Ha però precisato che tali questioni non potevano essere esaminate direttamente in sede di legittimità, poiché non erano state decise dai giudici di merito. In sede rescissoria ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale competente, in diversa composizione, affinché esamini i motivi del ricorso introduttivo rimasti assorbiti e provveda anche sulle spese del giudizio di revocazione e del precedente giudizio.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.
Consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione quando ricorre un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio ricorre quando il giudice suppone l'inesistenza di un fatto processuale incontestabilmente risultante dagli atti, purché l'errore sia immediatamente percepibile e decisivo.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Le questioni assorbite devono essere espressamente riproposte in appello per conservarne l'efficacia; se ritualmente riproposte, non possono essere considerate inesistenti o definitivamente abbandonate.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Se restano questioni di merito non esaminate, deve invece disporre il rinvio al giudice competente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la sentenza si fonda sulla percezione inesatta dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale, purché l'errore sia evidente dagli atti e decisivo per la decisione.
- Se il giudice di merito dichiara assorbiti alcuni motivi e la parte li ripropone espressamente in appello, tali motivi restano potenzialmente da esaminare in caso di riforma della decisione principale.
- La Corte di cassazione non può decidere direttamente questioni di merito mai esaminate dai giudici precedenti; in questi casi deve cassare con rinvio, anche se la questione principale è stata risolta.
- In una situazione analoga, è essenziale verificare gli atti processuali e dimostrare che il motivo ignorato era stato effettivamente proposto e ritualmente riproposto, oltre a dimostrarne la rilevanza decisiva.
- L'accoglimento della revocazione non comporta necessariamente la vittoria definitiva nel merito: può limitarsi a riaprire il giudizio e a disporre il rinvio al giudice competente.
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