Sentenza n. 1236/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia del Decreto del Questore di Ragusa Div. P.A.S./Cat.A.11/lmm./ Prot. n. -OMISSIS-, di non accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione, emesso in data 12 Febbraio 2026 e notificato in pari data e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione, motivato dalla segnalazione di inammissibilità nel Sistema Schengen
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998. La Questura, dopo la comunicazione dei motivi ostativi e l’esame delle osservazioni, aveva negato il titolo poiché il ricorrente risultava segnalato dalla Francia nel Sistema Schengen come cittadino di Paese terzo cui era rifiutato l’ingresso e il soggiorno, con periodo di inammissibilità dal 27 agosto 2024 al 27 agosto 2029. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 22 e 24 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e automatismo decisionale: secondo il ricorrente, la segnalazione SIS non avrebbe potuto determinare automaticamente il diniego, senza una verifica dell’attualità, proporzionalità e coerenza della segnalazione, la necessaria cooperazione con lo Stato segnalante e l’esame della documentazione prodotta. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 7, 10-bis e 3 della l. 241/1990, il difetto di motivazione e la mancata valutazione delle osservazioni procedimentali. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione del principio di proporzionalità e l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Il ricorrente aveva inoltre richiamato lo svolgimento di attività lavorativa nel 2025 e la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il giudice ha qualificato il diniego come atto vincolato: la segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio Schengen preclude, in linea generale, il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, salvo ipotesi residuali di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, comunque previa consultazione con lo Stato segnalante. L’amministrazione deve quindi verificare l’esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero e la sua attuale validità ed efficacia. Nel caso concreto il ricorrente non aveva contestato la riferibilità personale della segnalazione e questa risultava vigente al momento dell’adozione del diniego. Di conseguenza, l’amministrazione era vincolata a negare il permesso. Lo svolgimento di attività lavorativa e le ulteriori circostanze rappresentate nelle osservazioni sono state ritenute neutrali rispetto alla causa ostativa e non idonee a superarla. Il giudice ha inoltre affermato che l’assenza delle condizioni preclusive deve sussistere per tutta la durata del procedimento, dalla presentazione dell’istanza fino all’adozione del provvedimento. La sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 è stata ritenuta non pertinente, poiché riferita alla diversa fattispecie di regolarizzazione prevista dall’art. 103 del d.l. 34/2020, mentre il caso riguardava un permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998. Le spese sono state compensate, anche in ragione della limitata attività difensiva dell’amministrazione. È stata revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza del requisito della non manifesta infondatezza.
Norme richiamate
art. 5 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
Sia negato l’ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione.
La segnalazione ai fini della non ammissione costituisce presupposto ostativo all’ingresso nel territorio Schengen.
art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera [...] quelli segnalati [...] ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione non possono fare ingresso nel territorio nazionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
La mancanza dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno impone il diniego o la revoca del permesso di soggiorno.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione; la fattispecie resta comunque soggetta alla causa ostativa derivante dalla segnalazione Schengen.
artt. 24 e 25 regolamento (UE) 2018/1861
Sono richiamati quali disposizioni relative alla segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen dei cittadini di Paesi terzi cui è rifiutato l’ingresso e il soggiorno.
artt. 7, 10-bis e 3 l. 241/1990
Le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla motivazione sono state ritenute non idonee a superare la legittimità del diniego fondato sulla causa ostativa vincolante.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.
artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Sono stati applicati per revocare l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza della pretesa alla luce della natura vincolata del diniego e dell’orientamento giurisprudenziale univoco.
Massime di principio
- La segnalazione vigente nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione preclude, in linea generale, il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno allo straniero segnalato, salvo la ricorrenza di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, e previa consultazione con lo Stato segnalante.
- In presenza di una segnalazione Schengen ostativa, il diniego del permesso di soggiorno è un atto vincolato, per il quale l’amministrazione deve verificare l’esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero e la sua attuale validità ed efficacia al momento dell’adozione del provvedimento.
- La causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno deve permanere per tutta la durata del procedimento, dalla presentazione dell’istanza fino all’adozione del provvedimento finale.
- Lo svolgimento di attività lavorativa e altre circostanze personali non specificamente riconducibili a motivi umanitari o a obblighi internazionali non superano la causa ostativa derivante da una segnalazione Schengen vigente.
- La disciplina e la giurisprudenza relative alla regolarizzazione straordinaria prevista dall’art. 103 del d.l. 34/2020 non sono automaticamente applicabili alla distinta richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998.
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