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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20307/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto notarile del 4 aprile 2011 avente a oggetto la cessione dell'intero pacchetto azionario di una società. Nel contratto era prevista una clausola compromissoria che devolveva le controversie a un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della CCIAA di Napoli. In arbitrato una parte chiese l'accertamento del diritto a un indennizzo e la condanna delle controparti al pagamento di somme rilevanti. Gli odierni ricorrenti impugnarono poi il lodo dinanzi alla Corte d'appello deducendone la nullità, tra l'altro, perché depositato oltre il termine. Sostenevano che il regolamento arbitrale camerale, richiamando solo l'art. 820, comma 3, c.p.c. e prevedendo una proroga per giustificati motivi, escludesse l'applicazione delle proroghe automatiche dell'art. 820, comma 4, c.p.c.; quindi la prima proroga per CTU e la successiva per rinnovazione della CTU e ordine di esibizione sarebbero state illegittime. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciano violazione degli artt. 1362-1363 c.c. e degli artt. 820, comma 4, e 832, commi 2 e 3, c.p.c., per erronea interpretazione della disciplina arbitrale e per aver la Corte d'appello valorizzato l'applicabilità delle proroghe automatiche nonostante il regolamento non le richiamasse espressamente. Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, perplessa e incomprensibile nella parte in cui aveva respinto la censura sulla tardività del lodo e sulla presunta illegittimità della seconda proroga concessa dalla Corte arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nell'arbitrato amministrato, il richiamo del regolamento camerale alle norme inderogabili e al solo art. 820, comma 3, c.p.c. non esclude l'applicazione dell'art. 820, comma 4, c.p.c., trattandosi di proroghe automatiche che operano salvo diversa volontà espressa delle parti o del regolamento. Ha quindi confermato la legittimità della prima proroga automatica per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e ha ritenuto non censurabile la seconda proroga, concessa dalla Corte arbitrale per giustificati motivi ai sensi dell'art. 37 del regolamento, legati alla rinnovazione della CTU. Quanto al secondo motivo, ha escluso che vi fosse motivazione apparente: la Corte d'appello aveva spiegato in modo sufficiente e non incoerente le ragioni del rigetto, distinguendo correttamente la proroga automatica ex art. 820, comma 4, c.p.c. dalla proroga discrezionale prevista dal regolamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una lettura letterale e sistematica della clausola/regolamento arbitrale; la Corte esclude la violazione perché la disciplina regolamentare non esprimeva una deroga esplicita all'art. 820, comma 4, c.p.c.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione complessiva delle clausole regolamentari; la Corte lo reputa non violato, poiché dal sistema del regolamento non emergeva una volontà contraria alle proroghe automatiche.

  • art. 820, comma 3, c.p.c.

    Prevede proroghe su iniziativa/valutazione degli arbitri o nei casi indicati; il regolamento camerale lo richiama espressamente, ma tale richiamo non esaurisce la disciplina delle proroghe e non esclude il comma 4.

  • art. 820, comma 4, c.p.c.

    "Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato"

    Norma dispositiva che prevede proroghe automatiche in presenza di specifiche attività istruttorie, tra cui la CTU; opera salvo deroga espressa delle parti o del regolamento.

  • art. 832, commi 2 e 3, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisi una autonoma violazione rilevante nella decisione impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d'appello contiene una motivazione effettiva e comprensibile.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ritiene la censura infondata.

  • art. 829, n. 6, c.p.c.

    Norma sulla nullità del lodo richiamata nella vicenda, ma la Corte conferma che la nullità non sussiste perché il lodo è stato sottoscritto entro il termine validamente prorogato.

  • art. 37 del Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Napoli

    Prevede un termine di 180 giorni per la sottoscrizione del lodo, prorogabile per giustificati motivi dalla Corte arbitrale o per accordo scritto delle parti; la Corte interpreta la norma come compatibile con le proroghe automatiche ex art. 820, comma 4, c.p.c.

  • art. 2 del Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Napoli

    Stabilisce che il procedimento è retto dal regolamento in vigore e, in subordine, dalle regole concordate dalle parti, salve le norme inderogabili; la Corte lo legge come apertura alla disciplina codicistica dispositiva, non come esclusione dell'art. 820, comma 4, c.p.c.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per l'ordine di esibizione documentale che ha costituito ulteriore presupposto di proroga automatica del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'arbitrato amministrato, il richiamo al regolamento dell'istituzione arbitrale e alle norme inderogabili del codice di rito non esclude l'applicazione delle norme codicistiche dispositive, salvo che le parti o il regolamento dispongano espressamente in senso diverso.
  • L'art. 820, comma 4, c.p.c. ha natura derogabile ma opera automaticamente nei casi previsti dalla norma; per escluderne l'applicazione occorre una deroga espressa, non essendo sufficiente il silenzio del regolamento arbitrale.
  • La previsione regolamentare di proroghe "per giustificati motivi" e quella delle proroghe automatiche ex art. 820, comma 4, c.p.c. possono coesistere, perché rispondono a presupposti diversi: la prima è discrezionale, la seconda è legale e automatica.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta contestare la sufficienza o la condivisibilità della motivazione, occorrendo una motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da insanabile contraddittorietà.
  • Quando il giudice di merito spiega le ragioni della decisione distinguendo correttamente tra diverse basi normative applicabili, non ricorre il vizio di motivazione apparente solo perché la parte ritenga errata la soluzione interpretativa adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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