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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46012/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, confermando in parte il Tribunale di Forlì, aveva condannato Pozzi per peculato. Il difensore ha proposto quattro censure principali: 1) richiesta di sospensione del processo in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla compatibilità dell'art. 1, comma 649, della L. 190/2014 con il diritto UE; 2) vizio di motivazione e errata interpretazione dell'elemento oggettivo del reato di peculato (art. 314 c.p.), sostenendo che il denaro incassato dalle slot machines sarebbe ricavo della società gestore e non cosa altrui; 3) errata valutazione dell'elemento soggettivo e dell'errore putativo (artt. 47, 50, 59 c.p.), con contestazione della qualificazione del periodo di inadempimento come non breve e della exclusion della tolleranza del concessionario; 4) istanza di sospensione delle statuizioni civili per impossibilità economica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pronuncia della Corte di Giustizia del 22/9/2022 non ha dichiarato l'incompatibilita' normativa tale da determinare l'inapplicabilita' immediata della norma penale contestata e le decisioni del giudice amministrativo non hanno effetto abrogativo sul precetto penale. Ha respinto i motivi sostanziali richiamando e confermando l'orientamento delle Sezioni Unite (Rubbo) secondo cui tutte le somme incassate dagli apparecchi da gioco appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione e l'omesso versamento configura peculato; ha escluso che vi sia stato un overruling imprevedibile che giustifichi la retroattivita' favorevole all'imputato e ha dichiarato inammissibile per aspecificita' il terzo motivo. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori) e a una sanzione equitativa di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La Corte ha confermato che l'omesso versamento delle somme incassate dagli apparecchi da gioco al concessionario configura peculato, ritenendo che il denaro appartenga alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione

  • art. 110, comma 6 TULPS

    Richiamato in relazione alla qualifica normativa degli apparecchi da gioco e alla disciplina concessoria che inquadra il concessionario come titolare di funzioni pubbliche delegate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione iniziale relativo ad appropriazione indebita, poi riqualificata in peculato dalla Corte di appello e confermata implicitamente dalla Cassazione

  • art. 61 nn. 7, 9 e 11 cod. pen.

    Aggravanti contestate in appello rilevate dalla Corte di appello e discusse in sede di ricorso; la Corte ha ritenuto applicabili gli aggravanti per danno rilevante, violazione di doveri inerenti pubblico servizio e abuso di prestazione d'opera

  • artt. 479, 598, 125 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per giustificare la sospensione del processo; la Cassazione ha ritenuto che la pendente controversia amministrativa non configuri la «controversia» prevista dall'art. 479 e che la sospensione non fosse dovuta

  • art. 47 cod. pen.

    Trattato nel quadro della contestazione di errore sulla legge vs errore sul fatto; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse aspecifica e non fondata rispetto alla motivazione già fornita

  • art. 50 e 59 cod. pen.

    Richiamati dal difensore in tema di errore putativo; la Corte ha ritenuto che la valutazione del dolo fosse congruamente motivata e che l'errore putativo non fosse provato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per le censure di ammissibilita' e i motivi di cassazione; la Corte ha giudicato i motivi infondati o inammissibili

  • art. 612 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per la sospensione delle statuizioni civili; la Cassazione ha comunque dichiarato inammissibile il relativo motivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento avverso la cassazione

  • art. 7 CEDU

    Richiamato a proposito del principio di irretroattivita' della norma penale e della giurisprudenza; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione in assenza di un overruling imprevedibile

Massime di principio

  • La mera pendenza di una controversia amministrativa non sospende automaticamente un processo penale; solo una pronuncia della Corte di Giustizia che dichiari l'incompatibilita' della norma penale con il diritto UE può avere effetto abrogativo diretto e immediato sull'applicazione della norma penale
  • Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, il danaro incassato dagli apparecchi da gioco appartiene alla pubblica amministrazione dal momento della riscossione; il mancato versamento al concessionario può integrare il reato di peculato
  • L'errore putativo rileva solo se risulta oggettivamente fondato e se priva l'agente dell'elemento soggettivo richiesto; la semplice contestazione soggettiva non è sufficiente se gli obblighi contrattuali e la consapevolezza della condotta sono provati
  • Un cambiamento giurisprudenziale sfavorevole non è automaticamente retroattivo: per invocare l'irretroattività favorevole bisogna dimostrare che la decisione di cambiamento sia stata un overruling imprevedibile rispetto al quadro consolidato
  • La riqualificazione di condotte tra appropriazione indebita e peculato dipende dalla valutazione della destinazione pubblica del denaro e dalla qualifica dell'agente; in presenza di una concessione che attribuisce funzioni pubbliche, la qualificazione come peculato è più probabile
  • In sede civile connessa al penale, le richieste di sospensione delle statuizioni per difficoltà economiche personali non trovano automatica accoglienza in Cassazione se il motivo principale di gravame penale è stato ritenuto infondato o inammissibile
  • Per evitare responsabilità penali in casi analoghi è fondamentale fornire documentazione dettagliata e tempestiva che dimostri la breve durata degli eventuali ritardi nei versamenti, la presenza di autorizzazioni o tolleranze formali del concessionario, o il concreto fondamento di un ragionevole affidamento sulla non dovuta natura pubblicistica delle somme

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