Cassazione Civile, Ordinanza n. 16077/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio e risarcimento proposta da soggetti che assumevano l’illegittima occupazione di una striscia di terreno confinante da parte di un muro costruito lungo il confine. Il convenuto sosteneva che il muro fosse preesistente al suo acquisto del terreno e chiedeva il rigetto della domanda, oltre all’accertamento dell’usucapione della porzione di terreno. In primo grado il tribunale ordinava il rilascio di specifiche porzioni di suolo previo abbattimento del muro e respingeva il resto. In appello, proposto dal soccombente in proprio dopo la chiusura del fallimento, la corte territoriale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare; l’ordine non veniva eseguito e la corte dichiarava inammissibile l’appello ex art. 331 c.p.c. Il ricorso per cassazione censurava tale statuizione, deducendo violazione dell’art. 331 c.p.c. perché, al momento dell’ordine di integrazione, il fallimento era già chiuso da anni, sicché l’ordine era illegittimo e non poteva fondare l’inammissibilità dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha rilevato, sulla base del decreto di chiusura del fallimento prodotto in cassazione, che la procedura concorsuale era stata chiusa prima dell’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla corte d’appello. Di conseguenza l’ordine era stato illegittimamente disposto nei confronti di un soggetto non più esistente, e la declaratoria di inammissibilità dell’appello era viziata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà esaminare l’appello nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
L’integrazione del contraddittorio non può essere pretesa né costituire causa di inammissibilità quando sia stata ordinata nei confronti di un soggetto processualmente non più esistente; la mancata ottemperanza a un ordine illegittimo non giustifica la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
art. 372 c.p.c.
art. 372 co.1 cod. proc. civ.
In cassazione è ammissibile il deposito di documenti quando siano diretti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata, anche se il vizio deriva da un radicale vizio del procedimento e del contraddittorio, non soltanto da vizi propri della sentenza.
art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge processuale.
Massime di principio
- Se l’ordine di integrazione del contraddittorio è emesso nei confronti di un soggetto che al momento dell’ordinanza non è più esistente, l’ordine è illegittimo e non può fondare una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per mancata esecuzione.
- La nullità derivante da un vizio radicale del contraddittorio e dell’identificazione dei soggetti necessari del giudizio può essere dedotta in cassazione anche mediante produzione documentale ex art. 372 c.p.c., quando il documento è funzionale a dimostrare la nullità della sentenza impugnata.
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile l’impugnazione per omessa integrazione del contraddittorio senza verificare l’attuale esistenza del soggetto da integrare, la sentenza è affetta da vizio processuale cassabile con rinvio per l’esame del merito dell’appello.
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