Sentenza del 06/05/2016 n. 9177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di rimborso IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione e deducendo violazioni di legge, mancanza o apparenza della motivazione e omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi. In particolare, sosteneva che l'attività di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non fosse soggetta all'IRAP oppure che, nel suo caso, mancassero collaboratori, attrezzature e beni strumentali sufficienti a integrare un'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto che il primo quesito di diritto fosse formulato in modo cumulativo e tautologico, contenesse censure di fatto e fosse infondato nella parte in cui pretendeva di escludere automaticamente dall'IRAP i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il secondo motivo è stato rigettato perché la sentenza d'appello aveva una motivazione propria e autonoma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà tra il vizio di motivazione denunciato e il quesito formulato come violazione di legge. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale decisione favorevole relativa ad altri anni d'imposta non produce automaticamente effetti sulle annualità oggetto del giudizio, poiché il requisito dell'autonoma organizzazione può variare nel tempo. D.P. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c)
Sono soggetti passivi dell'imposta tutte le persone fisiche esercenti una attività professionale, dotati di autonoma organizzazione
L'esercizio della professione medica in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale non comporta, di per sé, l'esclusione dall'IRAP. Occorre verificare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
Il presupposto dell'IRAP è collegato all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. La sua esistenza deve essere valutata in concreto sulla base degli elementi organizzativi dell'attività professionale.
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati da quesiti di diritto e, per i vizi motivazionali, da una formulazione coerente e specifica. Quesiti tautologici, generici, contraddittori o contenenti mere censure di fatto possono determinare l'inammissibilità del motivo.
Art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione deve essere dedotto secondo la specifica disciplina processuale prevista per i difetti motivazionali; non può essere prospettato in modo contraddittorio come semplice violazione di legge.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 7
Le obbligazioni tributarie relative a diverse annualità d'imposta sono autonome. Di conseguenza, il giudicato formatosi per un anno non si estende automaticamente agli altri anni, soprattutto quando il presupposto impositivo può variare nel tempo.
Massime di principio
- Per i professionisti, compresi i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, l'assoggettamento all'IRAP non dipende esclusivamente dalla qualifica professionale: è necessario accertare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La presenza di costi rilevanti, compensi corrisposti a terzi, beni strumentali non trascurabili e clientela ulteriore rispetto a quella convenzionata può essere valutata dal giudice come indice di autonoma organizzazione, considerandone consistenza e funzione complessiva.
- Una sentenza favorevole relativa ad anni d'imposta diversi non garantisce automaticamente il rimborso per gli anni precedenti o successivi: ogni annualità deve essere valutata autonomamente e sulla base della situazione organizzativa effettiva di quel periodo.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico, coerente e conforme al vizio denunciato; quesiti generici, tautologici o contraddittori possono impedire l'esame nel merito.
- La mera adesione del giudice d'appello alle conclusioni del primo giudice non determina di per sé nullità della sentenza, se la decisione contiene una motivazione propria, comprensibile e sufficiente.
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