Cassazione Penale, Sentenza n. 26231/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda la mancata convalida dell'arresto di un soggetto per una presunta cessione di sostanza stupefacente in relazione all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha escluso sia la flagranza sia la quasi flagranza: quanto alla flagranza, perché l'osservazione del fatto era avvenuta tramite telecamere e quindi in modo mediato, con necessità di apprezzamento delle immagini anche per identificare l'autore; quanto alla quasi flagranza, perché non risultavano cose o tracce immediatamente ricollegabili al reato, né comportamenti dell'arrestato compatibili con la commissione del fatto immediatamente prima. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione, sostenendo che la visione tramite telecamera non esclude la flagranza e non è logicamente distinguibile dalla percezione diretta, specie se la ripresa è in tempo reale o comunque tecnicamente più affidabile; ha inoltre dedotto contraddittorietà e carenza motivazionale perché il giudice non avrebbe considerato i dati concreti dell'osservazione, il riconoscimento dell'indagato, la continuità del controllo e l'immediato intervento sull'acquirente. Quanto alla quasi flagranza, il ricorrente ha sostenuto che la nozione di cose o tracce andrebbe intesa in senso ampio e che, nel caso concreto, le immagini della cessione e gli altri riscontri avrebbero dovuto condurre a ritenere integrato almeno tale requisito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse una valutazione di fatto sulla corretta identificazione del soggetto autore della cessione, valutazione compiuta dal giudice della convalida con motivazione non manifestamente illogica e quindi non censurabile in sede di legittimità. Quanto alla quasi flagranza, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'arrestato non era stato sorpreso con cose o tracce idonee a far apparire che avesse commesso il reato immediatamente prima, non essendo stato rinvenuto nulla sulla sua persona, neppure il denaro, e non avendo tenuto condotte sintomatiche come la fuga. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
La Corte richiama il rito camerale de plano per il ricorso deciso in camera di consiglio senza intervento delle parti, nel quale valuta l'ammissibilità del ricorso.
art. 382 c.p.p.
La nozione di quasi flagranza richiede che l'arrestato sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima, oppure inseguito subito dopo il reato; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
cessione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
È il titolo di reato posto a base dell'arresto e della richiesta di convalida.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione in fatto del giudice di merito sulla identificazione dell'autore del reato, quando la motivazione risulti non manifestamente illogica.
- La percezione del fatto mediante strumenti tecnologici, di per sé, non esclude la flagranza solo perché l'osservazione non avviene ad occhio nudo; tuttavia la censura di legittimità deve misurarsi con la concreta motivazione sul punto, senza limitarsi a contrapporre una diversa lettura del fatto.
- La quasi flagranza non può essere desunta in modo astratto: occorre la presenza di cose o tracce concretamente idonee a far apparire che l'arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima, oppure condotte sintomatiche coerenti con tale evenienza, come la fuga o il rinvenimento di elementi materiali collegati al fatto.
- La mancanza di qualsiasi reperto o traccia sulla persona dell'arrestato, unitamente all'assenza di comportamenti sintomatici di un reato appena commesso, rende insussistente il presupposto della quasi flagranza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a sollecitare una nuova valutazione del fatto o a contestare apoditticamente una motivazione che non presenti vizi manifesti.
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