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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34295/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del presidente e legale rappresentante subentrato di un'associazione sportiva dilettantistica, in relazione all'anno d'imposta 2006, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, irregolare tenuta delle scritture contabili e ulteriori violazioni connesse all'attività dell'ente. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto ritenendo il contribuente estraneo alle violazioni perché nominato solo dal 27 agosto 2007. In appello l'Agenzia aveva sostenuto che il nuovo legale rappresentante rispondesse delle omissioni, quantomeno per la mancata presentazione delle dichiarazioni ancora non scadute al momento dell'assunzione della carica e per non aver verificato o rettificato la situazione fiscale dell'ente. La CTR ha accolto solo in parte l'appello, affermando la responsabilità del contribuente per le sanzioni relative all'omessa dichiarazione IRES, IRAP e IVA, ma escludendola per le violazioni contabili già consumate prima dell'assunzione della carica. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, perché la sentenza avrebbe escluso la responsabilità per la contabilità ma affermato la responsabilità per la dichiarazione, con conseguente illegittima ricaduta delle sanzioni su dati reddituali fondati su fatture del 2006; 2) violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di associazione non riconosciuta presuppone la prova di concreta attività svolta in nome e per conto dell'ente, prova che l'Agenzia non avrebbe fornito, e che al più si sarebbe dovuto applicare il minimo sanzionatorio per la sola omessa dichiarazione con diverso atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, da un lato, formulato in termini di insufficienza/contraddittorietà della motivazione non più sindacabili nel nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. se non nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, e, dall'altro, perché la censura non indicava un vero fatto storico decisivo omesso, ma si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in tema di associazioni non riconosciute, il legale rappresentante subentrante non è esonerato dalla responsabilità fiscale per il solo fatto di non aver gestito la fase pregressa, poiché deve comunque curare la presentazione delle dichiarazioni ancora pendenti, verificare la correttezza dei dati e, se necessario, rettificarli; pertanto, risponde delle omissioni dichiarative maturate quando era in carica e degli obblighi tributari a lui incombenti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

    nel testo applicabile ratione temporis il vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale e non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, essendo denunciabili solo anomalie motivazionali estreme

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non la richiesta di una diversa lettura dei fatti o della giurisprudenza consolidata

  • art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    viene interpretato nel senso che, per le sanzioni tributarie, autore della violazione può essere chi, in qualità di legale rappresentante subentrante, omette gli adempimenti dichiarativi ancora dovuti e non soltanto chi ha posto in essere materialmente le condotte pregresse

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dalla parte resistente in appello per sostenere la responsabilità del soggetto subentrato nella gestione dell'ente

  • art. 38 c.c.

    la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non dipende dalla sola carica formale, ma dalla concreta ingerenza nell'attività dell'ente; in materia fiscale, però, il rappresentante subentrante deve comunque adempiere agli obblighi tributari sopravvenuti

  • art. 36 c.c.

    richiamato per evidenziare che la rappresentanza fiscale dell'ente spetta al legale rappresentante, sul quale gravano gli obblighi tributari

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    evocato per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentito censurare la mera insufficienza o la diversa valutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un preciso fatto storico, discusso e decisivo; non è sufficiente denunciare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • In tema di associazioni non riconosciute e debiti tributari, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante si ricollega non solo alla concreta ingerenza nella gestione, ma anche al corretto adempimento degli obblighi fiscali che gravano su chi subentra nella carica.
  • Il rappresentante legale subentrante non può invocare la sola estraneità alla gestione precedente per sottrarsi alle conseguenze fiscali: se il termine dichiarativo non è ancora scaduto, deve verificare la posizione dell'ente, presentare la dichiarazione dovuta e, se occorre, correggerla.
  • Per i debiti d'imposta sorti ex lege, ai fini della responsabilità sanzionatoria non è decisiva la mera titolarità formale della carica, ma il complessivo assetto dei poteri e degli obblighi effettivamente gravanti sul soggetto nel periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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