Sentenza n. 372/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'AUSL Romagna n. 2507 del 4 settembre 2025, inclusi i relativi allegati, nelle parti in cui è stata disposta, in favore del RTI Ortho-Roche, l'aggiudicazione del Lotto 9 (CIG: B17FA1932A) della «Gara a procedura aperta telematica avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e analitici per i settori specialistici ad alta complessità del laboratorio analisi di riferimento e dell'officina trasfusionale del Centro Servizi di Pievesestina dell'AUSL della Romagna (capofila) e del laboratorio dell'AUSL di Piacenza, suddivisa in 11 lotti aggiudicabili singolarmente»; di tutti i verbali di gara, ivi compresi il verbale della Commissione C con i relativi allegati e il verbale di apertura della busta economica, nelle parti specificamente censurate in ricorso; in via subordinata, della disciplina di gara, ivi compresi il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, nelle parti di cui in esposizione; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui sopra; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e il RTI Ortho-Roche; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABBOTT S.R.L. il 4 novembre 2025: della nota dell’AUSL Romagna prot. 266286/2025, trasmessa ad Abbott via PEC in data 17 ottobre 2025, con la quale la Stazione Appaltante ha riscontrato l’istanza di autotutela avanzata da Abbott in data 1 ottobre 2025; del “verbale di riesame Commissione Giudicatrice a seguito di istanza di autotutela Ditta Abbott in relazione alla “Gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e analitici per i settori specialistici ad alta complessità del laboratorio analisi di riferimento e dell’officina trasfusionale del Centro Servizi di Pievesestina dell’AUSL della Romagna e del Laboratorio dell’AUSL di Piacenza. ED 2 Lotto n. 9 – Sistemi per indagini sierovirologiche per screening donatori e validazione delle unità di sangue ed emocomponenti – CIG B17FA1932A. Determinazione dirigenziale: n. 2507 del 04/09/2025. Istanza di autotutela” del 13 ottobre 2025, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 9 della gara per la fornitura di sistemi diagnostici e analitici, nonché successivo provvedimento di conferma in autotutela e verbale di riesame
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 2,02 punti rispetto al raggruppamento aggiudicatario, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto: 1) la non conformità dell'offerta aggiudicataria al requisito minimo I_9.25 del capitolato, relativo alla predisposizione di un piano dettagliato per la gestione dei blocchi dell'automazione hardware e software, con indicazione degli schemi di utilizzo della piattaforma e delle specifiche operative in assenza di automazione; 2) l'irregolarità dell'offerta economica dell'aggiudicataria, per avere modificato il modello predisposto dalla stazione appaltante mediante l'aggiunta di colonne, tra cui quella relativa al “prezzo a test”, asseritamente calcolato in modo errato e idoneo a rendere l'offerta incerta e indeterminata; 3) l'erronea attribuzione all'aggiudicataria di quattro punti per il criterio Q_12 relativo ai reagenti pronti all'uso, poiché calibratori e controlli sarebbero stati liofilizzati e avrebbero richiesto ricostituzione; in subordine, ha contestato la legittimità della lex specialis ove interpretata nel senso di attribuire il punteggio considerando soltanto i reagenti e non anche calibratori e controlli, nonché la disparità di trattamento rispetto alla propria offerta; 4) l'invalidità derivata del provvedimento di conferma in autotutela. L'amministrazione aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso principale e l'inammissibilità delle censure per asserita invasione del merito delle valutazioni tecniche.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che i motivi aggiunti avevano impugnato anche il provvedimento di conferma e gli atti presupposti, sia autonomamente sia per invalidità derivata. Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità: le censure riguardavano la conformità dell'offerta a requisiti minimi, il rispetto degli obblighi documentali e la manifesta erroneità o irragionevolezza delle valutazioni, ambiti sottoposti a sindacato giudiziale pieno ma non sostitutivo. Quanto al requisito I_9.25, il Collegio ha ritenuto che l'offerta dell'aggiudicataria descrivesse soluzioni di gestione dei blocchi e prevedesse l'utilizzo manuale degli analizzatori in caso di indisponibilità dell'automazione. La mancata produzione di un documento formalmente denominato “piano di gestione” non era decisiva, poiché le soluzioni potevano risultare dalla relazione tecnica. Il TAR ha tuttavia rilevato che non erano adeguatamente documentati gli schemi di utilizzo e le specifiche operative in assenza di automazione; tale omissione era però solo parziale e non dimostrava l'assenza del requisito essenziale né un aliud pro alio. La ricorrente non aveva provato che la lacuna rendesse impossibile o estremamente difficoltoso al personale sanitario, adeguatamente formato, gestire concretamente i blocchi. Il requisito è stato interpretato secondo ragionevolezza, proporzionalità e principio del risultato, evitando una lettura formalistica della clausola. Quanto all'offerta economica, l'aggiunta di colonne non richieste non costituiva di per sé causa di esclusione, poiché il modulo conteneva tutti gli elementi prescritti. Il “prezzo a test” era un dato superfluo, non considerato dalla stazione appaltante; la ricorrente non aveva dimostrato che tale dato avesse inciso sulla valutazione o reso incerta l'offerta complessiva. Quanto al criterio Q_12, il TAR ha interpretato la lex specialis nel senso che il punteggio riguardava i reagenti utilizzati per l'esecuzione quotidiana dei test, non i calibratori, utilizzati periodicamente, né necessariamente i controlli, la cui frequenza dipendeva dal sistema offerto. La scelta di premiare i soli reagenti pronti all'uso non era manifestamente illogica, poiché collegata all'efficienza quotidiana della lavorazione. Poiché la ricorrente aveva offerto almeno un reagente non pronto all'uso, era legittima l'attribuzione del punteggio massimo all'aggiudicataria. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento e quella relativa all'invalidità derivata. Di conseguenza è stata respinta la domanda risarcitoria. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.
La disciplina di gara e la sua applicazione devono essere orientate al raggiungimento del risultato sostanziale perseguito dalla stazione appaltante, evitando letture meramente formali quando l'inosservanza non incide sull'essenzialità della prestazione.
art. 1, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.
Il principio del risultato guida l'esercizio della discrezionalità amministrativa nelle procedure di gara.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari e amplia i poteri valutativi dell'amministrazione in funzione del miglior risultato possibile.
artt. 1362 ss. codice civile
Rilievo dell'intenzione delle parti, oltre il dato letterale, interpretazione complessiva, interpretazione di buona fede.
Le clausole della lex specialis possono essere interpretate considerando l'intenzione perseguita, la lettura complessiva della disciplina e la buona fede, oltre al dato letterale isolato.
art. 16 del disciplinare di gara
L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
Le caratteristiche tecniche minime vincolano i concorrenti, ma l'esclusione per inosservanza richiede che la difformità incida su un requisito essenziale in termini certi e sostanziali.
art. 17 del disciplinare di gara
Il prezzo complessivo sessennale ... non potrà essere superiore alla base d'asta indicata a pena l'esclusione.
Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta economica assumono rilievo gli elementi prescritti dalla disciplina e il rispetto della base d'asta; dati aggiuntivi e non richiesti non determinano automaticamente l'esclusione.
art. 22 del disciplinare di gara
Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara.
La violazione dei documenti di gara deve essere concreta e rilevante; l'inserimento di informazioni ulteriori non determina l'irregolarità quando non incide sugli elementi essenziali dell'offerta né sulla par condicio.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'esclusione per difformità da un requisito minimo è giustificata quando la lex specialis individua con certezza una caratteristica essenziale dell'oggetto e la difformità determina un aliud pro alio, tale da impedire o compromettere il risultato perseguito dalla stazione appaltante; una violazione soltanto parziale e non essenziale non comporta automaticamente l'esclusione.
- Il principio del risultato e i canoni di ragionevolezza e proporzionalità impongono di interpretare le clausole tecniche della lex specialis evitando formalismi espulsivi quando l'offerta, considerata nel suo complesso, soddisfa sostanzialmente il fabbisogno amministrativo e la carenza documentale non impedisce l'utilizzabilità concreta della prestazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare correttezza metodologica, ragionevolezza, coerenza e attendibilità dell'iter valutativo, senza sostituire alla valutazione amministrativa una diversa soluzione tecnica meramente opinabile.
- L'inserimento nell'offerta economica di dati o colonne ulteriori rispetto al modello predisposto dalla stazione appaltante non determina di per sé l'esclusione quando tutti gli elementi richiesti sono presenti, il prezzo rilevante è determinato in modo univoco e i dati aggiuntivi, non richiesti, non risultano utilizzati per la valutazione dell'offerta né ne compromettono la certezza.
- Quando un criterio premiale richiede reagenti “pronti all'uso” per l'esecuzione quotidiana dei test, la stazione appaltante può riferire il punteggio ai reagenti in senso proprio, senza estenderlo automaticamente a calibratori e controlli utilizzati con frequenza periodica, se tale interpretazione è coerente con la formulazione della lex specialis, con i chiarimenti e con la funzionalità perseguita.
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