Sentenza n. 92/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici indicati nel ricorso, con esclusione dell'anno 2018-2019, e aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per ciascun anno, oltre rivalutazione. La sentenza, notificata al Ministero il 27 febbraio 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 22 novembre 2024. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il titolo è rimasto ineseguito. La ricorrente ha chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione al giudicato relativamente al beneficio della carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, relativamente al contributo per la formazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inerzia per adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio della carta docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, liquidato secondo legge se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, può dare esecuzione anche a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando il titolo riconosca una posizione nei confronti di una pubblica amministrazione e l'amministrazione rimanga inadempiente.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, l'inadempimento non contestato dell'amministrazione legittima la declaratoria di inottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione del giudicato entro un termine prefissato.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi al mancato adempimento dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione può svolgere l'incarico senza liquidazione di un compenso aggiuntivo, ove ciò sia stabilito dal giudice.
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