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Sentenza

Sentenza del 28/02/2018 n. 4600 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi di liquidazione relativi alla TIA per gli anni 2006 e 2007, sostenendo l'illegittimità della delibera comunale che ripartiva il costo del servizio tra utenze domestiche e non domestiche. In particolare, contestava l'addebito alle utenze non domestiche del 40% del costo complessivo, nonostante esse producessero soltanto circa il 30,32% dei rifiuti, ritenendo tale ripartizione illogica, non adeguatamente motivata e contraria al D.Lgs. n. 22 del 1997 e al D.P.R. n. 158 del 1999. Chiedeva quindi la disapplicazione della delibera e l'annullamento della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la debenza della TIA. Ha ritenuto che la ripartizione del 40% a carico delle utenze non domestiche non violasse la legge né configurasse eccesso di potere, poiché la normativa imponeva di assicurare un'agevolazione alle utenze domestiche e la tariffa doveva comunque coprire integralmente i costi del servizio. Il maggior onere posto a carico delle utenze non domestiche poteva quindi costituire il mezzo per finanziare tale agevolazione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo l'annullamento della delibera da parte del TAR, poiché la relativa sentenza non era definitiva. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 4

    La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (...) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

    La tariffa deve coprire integralmente i costi del servizio, combinando componenti fisse e componenti correlate alla quantità di rifiuti e al servizio fornito.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 10

    Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata.

    La normativa consente e impone di prevedere agevolazioni per le utenze domestiche; tali agevolazioni possono comportare una maggiore contribuzione da parte delle utenze non domestiche, purché la ripartizione sia razionale.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 2

    La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

    La tariffa deve essere determinata in modo da garantire la copertura complessiva dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 4

    L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

    Il Comune dispone di un margine di discrezionalità nel riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ma deve utilizzare criteri razionali e perseguire l'agevolazione delle utenze domestiche.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, lo disapplicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

    Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo presupposto quando ne accerti l'illegittimità, senza necessariamente annullarlo con efficacia generale.

  • Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5

    È richiamato quale fondamento generale del principio secondo cui gli atti amministrativi illegittimi, costituenti presupposto dell'imposizione, possono essere disapplicati dal giudice nel caso concreto.

Massime di principio

  • La ripartizione dei costi di una tariffa rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche non deve necessariamente coincidere in modo matematico con la percentuale di rifiuti prodotta da ciascuna categoria, poiché il Comune può perseguire l'obiettivo normativamente previsto di agevolare le utenze domestiche.
  • Una percentuale maggiore di costi posta a carico delle utenze non domestiche rispetto alla loro quota di produzione dei rifiuti non è automaticamente illegittima: occorre verificare se la scelta sia sorretta da criteri razionali, da adeguata istruttoria e dalla finalità di garantire l'agevolazione delle utenze domestiche.
  • La tariffa deve comunque assicurare la copertura integrale dei costi del servizio e la ripartizione non può essere arbitraria, illogica, contraddittoria o priva di motivazione.
  • Nel giudizio tributario il contribuente può chiedere la disapplicazione dell'atto comunale presupposto, ma deve fornire elementi concreti per dimostrarne l'illegittimità; la mera differenza tra percentuale di produzione dei rifiuti e percentuale di costi attribuita non è sufficiente.
  • L'annullamento della delibera da parte del giudice amministrativo, se non definitivo o non idoneo a incidere sul giudizio tributario concreto, può non essere considerato decisivo ai fini della debenza della tariffa.

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