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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17304/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice, già assunta come lettrice di lingua straniera con contratti a termine e poi stabilizzata in via giudiziale con accertamento del rapporto a tempo indeterminato, ha chiesto che le fosse riconosciuto, per il periodo successivo alla conversione, il diritto a svolgere 250 ore annue e a percepire un trattamento economico parametrato al ricercatore confermato a tempo definito, con maggiorazioni per classi e scatti; in subordine, ha chiesto anche il risarcimento del danno per la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito. La corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che il rapporto restasse regolato dai contratti individuali originari e che non fosse applicabile la disciplina dei collaboratori esperti linguistici. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 26, comma 3, L. n. 240/2010 e conseguente estinzione del giudizio d’appello; 2) omessa sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per pendenza di altro giudizio/revocazione; 3) omessa pronuncia sulla domanda di quantificazione del danno per il periodo 1996-2000; 4-5) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il rapporto dovesse essere governato dalla disciplina legale e dal CCNL del comparto università, con monte ore minimo di 250 ore e trattamento economico correlato; 6) violazione dell’art. 28 d.P.R. n. 382/1980. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha dichiarato sostanzialmente superato il secondo, ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di specificità, e ha accolto i motivi quarto e quinto nei limiti indicati, assorbendo il sesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che, per l’ex lettore che abbia ottenuto giudizialmente l’accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano l’art. 1 d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 L. n. 240/2010, e la disciplina del CCNL 21.5.1996 del comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, anche se non sia stato sottoscritto il contratto ex art. 4 d.l. n. 120/1995, potendosi equiparare a tale sottoscrizione la sentenza di conversione del rapporto. Ha inoltre precisato che l’ex lettore ha diritto al monte ore minimo previsto dal CCNL e che il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di ricevere la prestazione comporta responsabilità risarcitoria, salvo prova liberatoria del datore. Il quarto e il quinto motivo sono stati accolti, il sesto è rimasto assorbito; il regolamento delle spese è stato demandato al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    norma processuale richiamata come base del primo motivo di ricorso per dedurre un errore di diritto sulla disciplina applicabile e sull’effetto estintivo del giudizio.

  • art. 26, comma 3, L. n. 240/2010

    "Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"

    l’estinzione opera solo per i giudizi in cui la pretesa coincida integralmente con l’assetto sostanziale riconosciuto dalla norma di interpretazione autentica; non può essere dichiarata quando residuino contestazioni ulteriori su orario e regime contrattuale.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la salvezza di quanto deciso in primo grado in caso di estinzione del giudizio di appello.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004

    norma sostanziale che riconosce agli ex lettori il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in proporzione all’impegno orario effettivamente assolto.

  • art. 4 d.l. n. 120/1995

    norma che disciplina l’instaurazione del rapporto dei collaboratori esperti linguistici; la sentenza equipara alla sua sottoscrizione la pronuncia giudiziale di conversione del rapporto di lettorato.

  • art. 28 d.P.R. n. 382/1980

    norma richiamata in relazione al rapporto originario di lettorato; la Corte precisa che il rapporto convertito non resta cristallizzato nella sola disciplina originaria.

  • art. 51 CCNL 21.5.1996 Comparto Università

    la disposizione va applicata nel suo complesso: collega trattamento economico e monte ore annuo minimo, e prevede la conservazione di eventuali trattamenti di miglior favore come trattamento integrativo non riassorbibile.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica stretta e un punto autonomo destinato a fare giudicato; non basta la mera identità della questione giuridica tra due cause.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia, ma la censura viene dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone di indicare specificamente i fatti processuali e gli atti rilevanti; senza tale specificazione il motivo di ricorso non è scrutinabile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede la produzione degli atti e documenti rilevanti o la loro precisa indicazione; il suo mancato rispetto rende inammissibile la censura.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente alla Corte di confermare la decisione impugnata con diversa motivazione.

  • artt. 1218 e ss. c.c.

    il rifiuto ingiustificato del datore di ricevere la prestazione integra inadempimento contrattuale e fonda il risarcimento del danno; il debitore può liberarsi provando la non imputabilità dell’inadempimento.

  • art. 48 TCE, poi art. 39 e art. 45 TFUE

    richiamati sullo sfondo quale divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, alla base della disciplina europea e interna sui lettori di madrelingua straniera.

Massime di principio

  • L’estinzione dei giudizi prevista da una norma di interpretazione autentica si applica solo ai processi in cui la domanda coincida esattamente con il bene della vita già riconosciuto dal legislatore; se restano controverse ulteriori componenti del rapporto, come l’orario di lavoro o il regime contrattuale, il giudizio non si estingue.
  • Quando un rapporto di lavoro di lettorato sia stato convertito in via giudiziale a tempo indeterminato, la successiva disciplina legale e contrattuale dettata per i collaboratori esperti linguistici si applica nella sua interezza, senza che il giudicato sulla conversione cristallizzi anche ogni profilo economico e normativo non espressamente deciso.
  • In un rapporto di durata, i diritti quesiti si conservano solo per prestazioni già eseguite o per fasi del rapporto già esaurite; la pronuncia di conversione non impedisce la rideterminazione del regime futuro del rapporto secondo la normativa sopravvenuta applicabile.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnico-giuridica tale da imporre un giudicato su un antecedente autonomo e decisivo; la mera pendenza di un’altra causa nella quale si affronta una questione giuridica analoga non basta.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione, trascrivendole o localizzandole, le domande e gli atti processuali rilevanti, perché la Corte non è tenuta a ricercare autonomamente gli atti di causa.
  • Il diritto alla retribuzione presuppone la prestazione lavorativa; se il datore rifiuta ingiustificatamente la prestazione offerta, sorge responsabilità risarcitoria da inadempimento, ma il datore può vincere la presunzione di colpa provando la non imputabilità del rifiuto o l’impossibilità di ricevere la prestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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