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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24343/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto pluriaggravato resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in modo non specifico e meramente apparente, poiché si limitava a riproporre le doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può essere utilmente invocata in cassazione mediante una doglianza generica o meramente riproduttiva di quanto già dedotto in appello, se la motivazione di merito è completa e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dolersi del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante con motivi generici, apparenti o meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di merito non soddisfa il requisito di specificità.
  • Quando la decisione di appello ha fornito una motivazione completa e non manifestamente illogica sul punto controverso, la censura che si limiti a ripetere le doglianze precedenti è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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