Sentenza del 15/06/2018 n. 15826 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 relativo a maggiori IRPEG e IRAP per il 2003. Contestava, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento parziale, la notificazione e la motivazione dell'atto, la durata della verifica, l'accesso domiciliare e l'utilizzabilità dei documenti acquisiti presso il commercialista. Nel merito, contestava il recupero di una variazione in diminuzione ritenuta inesistente, di una perdita collegata alla Tremonti-bis non documentata, di un accantonamento per associato in partecipazione ritenuto non inerente e di commissioni fatturate da una società britannica per operazioni ritenute inesistenti. Deduceva inoltre l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto o dichiarato inammissibili tutti i motivi, ad eccezione del nono. Ha confermato la legittimità dell'accertamento parziale anche se fondato su presunzioni e in presenza di contabilità regolare, la validità della notificazione presso la sede legale, della motivazione per relationem mediante richiamo al PVC già conosciuto dalla società, della verifica oltre il termine ordinatorio e dell'autorizzazione all'accesso domiciliare. Ha inoltre confermato, sul piano sostanziale, i recuperi relativi alla variazione inesistente, all'accantonamento non inerente e alle commissioni per operazioni inesistenti. Ha invece accolto la censura relativa alla perdita derivante dalla Tremonti-bis: il condono tombale relativo al 2002 precludeva all'Amministrazione di accertare, mediante esame dell'annualità condonata, i presupposti della perdita riportata negli anni successivi, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
L'accertamento parziale è una modalità procedurale, non un metodo autonomo, e può seguire le regole dell'accertamento induttivo, fondandosi anche su presunzioni e su segnalazioni o verbali della Guardia di Finanza, persino in presenza di contabilità regolare.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55
Le regole ordinarie dell'accertamento possono essere utilizzate anche nell'ambito di un accertamento parziale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Per una società, la notificazione dell'avviso presso la sede legale, coincidente con il domicilio fiscale, è rituale; la sede effettiva non prevale automaticamente sulla sede legale.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è già stato integralmente conosciuto dal contribuente o se l'avviso riproduce gli elementi essenziali necessari per comprendere la pretesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente ha natura ordinatoria; il suo superamento non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
L'accesso domiciliare richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La motivazione può essere sintetica o indiretta, purché dia conto dell'esistenza di gravi indizi o della necessità dell'accesso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3
Per esaminare documenti coperti da segreto professionale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria; tuttavia, l'eccezione deve essere specificamente e tempestivamente sollevata e provata.
Legge n. 383 del 2001, art. 4, cd. Tremonti-bis
La detassazione degli investimenti può generare effetti fiscali negli esercizi successivi, purché i relativi presupposti siano correttamente documentati secondo la disciplina applicabile.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 7, 9 e 10
Il condono tombale rende definitiva, per l'annualità definita, la liquidazione delle imposte e preclude ogni ulteriore accertamento, salvo le eccezioni espressamente previste. La disciplina non impedisce il riporto delle perdite derivanti dalla Tremonti-bis e impedisce all'Amministrazione di contestarne i presupposti attraverso un accertamento sull'annualità condonata.
TUIR, art. 109, già art. 75
I costi sono deducibili solo se effettivi, documentati e inerenti all'attività d'impresa; l'inerenza deve risultare dalla natura della prestazione e dal collegamento, anche indiretto, con l'attività o i risultati economici dell'impresa.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 5, 16 e 17
Le sanzioni tributarie presuppongono l'elemento soggettivo e una condotta sanzionabile; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non adeguatamente contestato l'accertamento di evasione e ha dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Le disposizioni sanzionatorie più favorevoli possono essere richieste in applicazione dello ius superveniens, ma la richiesta generica formulata in memoria non è stata esaminata favorevolmente in sede di legittimità ed è stata lasciata al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Un accertamento parziale può essere legittimo anche quando deriva da una verifica ampia, utilizza presunzioni o si basa su un processo verbale della Guardia di Finanza; non è necessario che riguardi soltanto un fatto semplice o una singola categoria reddituale.
- La notificazione di un atto tributario a una società è normalmente valida se effettuata presso la sede legale o il domicilio fiscale; la sede amministrativa o effettiva non rende automaticamente nulla una notificazione già validamente eseguita presso la sede legale.
- Un avviso può motivare per relationem mediante rinvio a un PVC già consegnato e conosciuto dal contribuente, purché siano comprensibili gli elementi essenziali della pretesa.
- Il superamento del termine ordinario di permanenza dei verificatori presso la sede dell'impresa non comporta, di per sé, l'invalidità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove, salvo specifiche violazioni ulteriori.
- Il condono tombale produce una preclusione ampia per l'annualità definita: l'Amministrazione non può utilizzare un accertamento sull'anno condonato per contestare presupposti fiscali che producono effetti negli anni successivi, quando la legge non preveda una specifica eccezione.
- Le agevolazioni e le perdite riportabili devono essere adeguatamente documentate; contratti generici o privi di descrizione concreta della prestazione non dimostrano l'inerenza dei relativi costi.
- In caso di fatture per operazioni inesistenti, il contribuente deve fornire elementi concreti sull'effettività delle prestazioni e sulla loro riferibilità all'impresa; la mera registrazione contabile o l'affermazione che i costi abbiano favorito le vendite non è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione non è generalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; occorre indicare puntualmente una violazione di legge, un fatto storico decisivo non esaminato o una specifica omissione processuale.
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