Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (5/05/2023) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta e distrazione di beni: contestano la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), lamentano l'omessa valutazione di prove rilevanti (valore di un immobile della fallita, consistenza del deposito esterno, deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, dichiarazioni di Salvatore Sartore su fonti di finanziamento anomale) e chiedono la riqualificazione dei reati nella forma colposa e la prevalenza delle attenuanti sul conto delle aggravanti (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.). In sostanza i ricorrenti sostengono che le prove dimostrerebbero assenza di dolo e che le operazioni contestate fossero finalizzate al salvataggio o a restituzioni legittime ai soci, non a scopo personale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito abbia ricostruito puntualmente il comportamento degli amministratori: omissione sistematica dei pagamenti fiscali e previdenziali finalizzata a destinare risorse societarie alla restituzione di presunti finanziamenti ai soci, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria e conseguente dissesto. Le censure in cassazione sono state considerate aspecifiche perché limitate all'enunciazione di elementi di prova non decisivi, senza argomentare la loro incidenza sulla ricostruzione fattuale; la richiesta di riqualificazione in colposo è stata respinta come sostanziale rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Anche il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è stato ritenuto congruamente motivato e insindacabile. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 223, comma 2, n. 2
art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267 del 1942
La Corte ha interpretato la norma come riferibile alle "operazioni dolose" consistenti nella sistematica omissione dei pagamenti fiscali e previdenziali quando tale omissione sia finalizzata a destinare risorse per interessi privati e comporti l'aumento prevedibile dell'esposizione debitoria e il dissesto.
Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 216, comma 1, n. 1
art. 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942
Applicata per configurare il reato di distrazione: comportamenti consistenti nel sottrarre o destinare indebitamente risorse societarie per finalità personali (es. prelievi con carte, restituzioni ai soci non documentate).
Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 219, comma 1
art. 219, comma 1, r.d. n. 267 del 1942
Riferita nella sentenza come base per valutazioni aggravanti/attenuanti nelle fattispecie di bancarotta; la motivazione indica che le attenuanti generiche sono state valutate alla luce dell'aggravante prevista da tale disposizione.
Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 217
Articolo relativo alla bancarotta colposa: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione in colposo, ritenendo i fatti e la documentazione compatibili con un comportamento doloso.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sul motivo di cassazione per "carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione": la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche perché non hanno confutato puntualmente la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo relativo a violazione o erronea applicazione di legge: la Corte ha escluso che il ricorso dimostri un errore di diritto suscettibile di essere rettificato in sede di legittimità senza rinnovare il giudizio sulle prove.
Codice penale - art. 133
Criteri per il bilanciamento di circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ricordato che il giudizio di merito è esercizio discrezionale non sindacabile in cassazione se congruamente motivato anche solo su alcuni parametri previsti dalla norma.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di imporre una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato tale norma disponendo il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sent. Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata per la valutazione della colpevolezza o meno della parte nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha rilevato l'assenza di elementi che dimostrino colpa dei ricorrenti nella proposizione del ricorso, ma ha comunque disposto le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La sistematica omissione dei pagamenti fiscali e previdenziali, se finalizzata a destinare risorse societarie a interessi personali e se prevedibilmente aggravante dell'esposizione debitoria, può integrare la fattispecie di "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 l.f.; non è sufficiente sostenere la finalità di salvataggio dell'impresa senza prove documentali solide.
- La riqualificazione del fatto da doloso a colposo richiede elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza di elemento intenzionale; l'offerta generica di circostanze favorevoli o la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non ottengono la riforma in sede di legittimità.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove: i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la ricostruzione fattuale del giudice di merito, spiegando perché le conclusioni sarebbero illogiche o manifestamente errate.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio del giudice di merito e, se motivato in modo non manifestamente illogico (anche richiamando alcuni parametri dell'art. 133 c.p.), è insindacabile in sede di legittimità.
- Le operazioni contabili effettuate in contanti e prive di adeguata documentazione (es. presunti finanziamenti soci non documentati) sono valutate con rigore: la mancanza di documentazione rende meno credibile la versione difensiva e può favorire la qualificazione dolosa delle operazioni.
- Proceduralmente, per evitare l'inammissibilità in Cassazione è necessario che il ricorso indichi in modo argomentato e specifico la rilevanza delle omissioni o degli errori denunciati; l'enunciazione di elementi omissivi senza spiegare la loro incidenza sul convincimento del giudice è insufficiente.
- Anche in assenza di colpa nella proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità può comportare l'imposizione di spese e il versamento a favore della cassa delle ammende, conformemente alla normativa processuale e alla giurisprudenza costituzionale interpretativa.
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