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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23726/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento INPS che aveva disposto l'iscrizione d'ufficio di due soggetti alla Gestione coltivatori diretti: la ricorrente come unità non attiva e il coniuge come coadiuvante, con decorrenza dal gennaio 2015. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione, valorizzando l'uso in affitto di fondi agricoli, la coltivazione abituale e diretta, l'ausilio del coniuge, il fabbisogno di manodopera e la prevalenza dell'attività agricola come fonte di reddito. Con il ricorso per cassazione la parte privata deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 1047/1957 e degli artt. 2 e 3 L. 9/1963, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato la qualità di coltivatore diretto e la prevalenza reddituale dell'attività agricola, anche perché mancava altra attività lavorativa alle dipendenze di terzi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice d'appello avesse attribuito valore di piena prova al verbale ispettivo e avesse erroneamente escluso che spettasse all'INPS l'onere di provare i presupposti dell'iscrizione d'ufficio. L'INPS resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso perché diretto a una mera rivalutazione del fatto e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio e non evidenziassero una effettiva violazione delle norme invocate. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello si era attenuta ai criteri legali per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, fondando la decisione su elementi documentali, ispettivi e dichiarativi coerentemente apprezzati; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando che il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva liberamente valutato le prove acquisite. La ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 1047/1957

    i coltivatori diretti comprendono anche gli affittuari che si dedichino direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi

  • artt. 2 e 3 L. 9/1963

    la qualità di coltivatore diretto richiede coltivazione diretta, abituale e manuale, con attività prevalente per il maggior periodo dell'anno e come maggior fonte di reddito, nonché un fabbisogno di manodopera del fondo non inferiore a 104 giornate annue

  • art. 2083 c.c.

    i coltivatori diretti sono piccoli imprenditori che esercitano un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

  • art. 2697 c.c.

    la violazione riguarda solo l'erronea attribuzione dell'onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non la mera valutazione delle prove

  • art. 2700 c.c.

    il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o a lui noti direttamente, non anche per valutazioni e apprezzamenti

  • art. 116 c.p.c.

    il verbale ispettivo è fonte di prova liberamente valutabile dal giudice nel giudizio sul rapporto previdenziale; è consentita la valutazione comparativa delle prove, non una censura di merito sulla maggiore attendibilità di alcune rispetto ad altre

  • art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    il motivo era formalmente incardinato come violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; ultimi due commi

    la definizione conforme alla proposta accelerata non accettata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma

  • art. 96 c.p.c.

    sono stati applicati gli ulteriori effetti sanzionatori per la proposizione e la resistenza a un ricorso definito in linea con la proposta accelerata

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    l'esenzione dalle spese non è stata ritenuta rilevante perché la domanda non era volta a ottenere una prestazione previdenziale

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La qualità di coltivatore diretto va accertata attraverso il combinato disposto della normativa speciale e richiede una coltivazione o conduzione abituale, diretta e manuale del fondo, anche se non esclusiva, purché l'attività impegni il soggetto per la maggior parte dell'anno e costituisca la sua principale fonte di reddito.
  • Ai fini del riconoscimento della posizione di coltivatore diretto, non è necessario che l'attività abbia carattere imprenditoriale né che i prodotti siano destinati integralmente al mercato, essendo sufficiente che siano funzionali anche al sostentamento del coltivatore e della famiglia.
  • Per il familiare che coadiuvi il coltivatore diretto, la prevalenza e l'abitualità dell'apporto lavorativo vanno valutate in rapporto al tempo complessivamente dedicato nell'anno e alla rilevanza reddituale dell'attività, senza richiedere che il singolo presti personalmente il fabbisogno annuo di 104 giornate.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non può invece essere dedotta per contestare la sola valutazione di attendibilità o forza persuasiva delle prove.
  • Nel giudizio previdenziale il verbale ispettivo INPS non è un atto amministrativo da sindacare in termini di legittimità, ma una fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice; la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. copre solo i fatti direttamente attestati dal verbalizzante, non le sue valutazioni o inferenze.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio, quando il giudice di merito abbia già applicato correttamente i criteri legali alla fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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