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Sentenza

Sentenza n. 4582/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registro ufficiale u. 0080066 del 12.06.2025, con la quale la Federazione Italiana Salvamento Acquatico è stata diffidata «a procedere, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, all’annullamento del corso svolto nella sede di Pescara, oggetto dell’ispezione del 3 giugno u.s., con contestuale ritiro degli attestati e di ogni ulteriore atto connesso e/o discendente»; - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2024, n. 85, pubblicato in G.U. 27 giugno 2024 n. 149, Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti», sia come atto presupposto alla diffida sia in sé; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202510343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida ministeriale a procedere all’annullamento di un corso di formazione per assistenti bagnanti svolto presso la sede di Pescara e al ritiro degli attestati, nonché decreto ministeriale n. 85 del 29 maggio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente formatore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, autorizzata sin dal 2010 allo svolgimento dell’attività formativa e al rilascio dei brevetti di assistente bagnanti, ha impugnato la diffida ministeriale del 12 giugno 2025 e il decreto ministeriale n. 85 del 29 maggio 2024, recante il nuovo regolamento sui soggetti autorizzati alla formazione e al rilascio delle abilitazioni. Ha dedotto che il nuovo assetto, richiedendo l’impiego di tecnici sportivi muniti di qualifiche SNaQ del CONI, avrebbe prodotto effetti distorsivi della concorrenza, poiché tali qualifiche sarebbero rilasciate in concreto esclusivamente nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto. Con riferimento alla diffida, ha contestato l’anticipata applicazione del nuovo regime, sostenendo che l’art. 19 del regolamento prevedeva per gli enti già autorizzati un periodo transitorio di dodici mesi dall’entrata in vigore, durante il quale era consentita la prosecuzione dell’attività secondo la disciplina previgente. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività dell’impugnazione del regolamento, la carenza di interesse derivante dalla successiva richiesta e ottenimento dell’autorizzazione prevista dal nuovo regime e la natura non provvedimentale della diffida.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del decreto ministeriale n. 85 del 2024. Il regolamento era stato pubblicato il 27 giugno 2024, era entrato in vigore il 1° luglio 2024 e il ricorso era stato notificato l’11 settembre 2025, oltre il termine di sessanta giorni. Le disposizioni contestate erano immediatamente lesive e non necessitavano di successivi atti applicativi, sicché la lesività non poteva essere fatta decorrere dalla successiva diffida. È stata respinta l’eccezione di carenza di interesse: la richiesta di autorizzazione presentata dalla ricorrente è stata qualificata come adeguamento prudenziale volto ad assicurare la continuità dell’attività, non come acquiescenza univoca e definitiva alla disciplina contestata; inoltre permaneva l’interesse autonomo alla rimozione della diffida. Il TAR ha qualificato la diffida come atto amministrativo autonomamente impugnabile, poiché imponeva direttamente l’annullamento di un corso già svolto e il ritiro degli attestati entro un termine perentorio. Nel merito, la diffida è stata annullata: al momento della sua adozione, il 12 giugno 2025, il periodo transitorio di dodici mesi previsto dall’art. 19 del regolamento non era ancora scaduto, essendo destinato a terminare il 1° luglio 2025. L’amministrazione aveva quindi applicato anticipatamente il nuovo regime, violando la disciplina transitoria e l’affidamento degli enti già autorizzati a proseguire l’attività secondo la normativa previgente fino alla scadenza stabilita. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.m. 29 maggio 2024, n. 85

    disciplina transitoria volta a consentire agli enti già autorizzati secondo la normativa previgente di continuare a svolgere l’attività formativa per un periodo di dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento

    La disposizione imponeva di consentire agli enti già autorizzati la prosecuzione dell’attività secondo il regime previgente fino al 1° luglio 2025; l’amministrazione non poteva anticipare l’applicazione delle nuove regole mediante una diffida adottata il 12 giugno 2025.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine di impugnazione degli atti regolamentari decorre dalla pubblicazione quando le disposizioni sono immediatamente lesive e non richiedono atti applicativi successivi; il ricorso proposto oltre sessanta giorni è irricevibile.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto regolamentare deve essere proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione quando le sue disposizioni sono immediatamente lesive e non necessitano di successivi atti applicativi; la successiva adozione di un atto esecutivo non riapre il termine per contestare direttamente il regolamento.
  • La presentazione di un’istanza di autorizzazione conforme a una disciplina regolamentare contestata non integra acquiescenza né determina, di per sé, la perdita dell’interesse all’impugnazione, quando costituisce un adeguamento prudenziale volto a garantire la continuità dell’attività e non manifesta in modo univoco l’accettazione definitiva degli effetti dell’atto.
  • Un atto denominato diffida è autonomamente impugnabile quando contiene un’intimazione specifica, assistita da un termine perentorio, che impone al destinatario di adottare comportamenti incidenti direttamente sulla sua sfera giuridica, anche se l’amministrazione lo qualifica come mera comunicazione o sollecitazione.
  • La disciplina transitoria contenuta in un regolamento vincola l’amministrazione che lo ha adottato: fino alla scadenza del periodo previsto, gli operatori già autorizzati possono continuare a svolgere l’attività secondo il regime previgente e non possono essere assoggettati anticipatamente ai nuovi requisiti.
  • L’applicazione anticipata di nuove regole durante il periodo transitorio espressamente previsto dall’amministrazione viola la disciplina transitoria e l’affidamento degli operatori già autorizzati alla prosecuzione dell’attività fino al termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorsoAutorizzazione paesaggistica
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

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