Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame deducendo: 1) violazione di legge e nullità dell'interrogatorio, perché l'interrogatorio previsto dall'art. 289, comma 2, c.p.p. è stato svolto senza che il difensore fosse autorizzato ad estrarre copia degli atti posti a fondamento della richiesta della misura interdittiva, essendogli stata concessa soltanto la visione e la copia della sola richiesta del P.M.; 2) vizio di motivazione, perché il tribunale del riesame, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., non ha adeguatamente spiegato le ragioni del mantenimento della misura interdittiva nei confronti del Mazzone.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo le altre censure. Ha affermato che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, l'interrogatorio preliminare all'emissione della misura interdittiva ex art. 289, comma 2, c.p.p. richiede il deposito degli atti posti a fondamento della richiesta e la possibilità per la difesa di estrarne copia. Il rifiuto del giudice procedente di autorizzare l'estrazione di copia ha determinato una nullità di ordine generale dell'interrogatorio e del conseguente provvedimento cautelare. Poiché la nullità era stata tempestivamente eccepita, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame.
Norme richiamate
art. 289, comma 2, c.p.p.
l'interrogatorio preliminare all'applicazione della misura interdittiva deve precedere la decisione e si svolge con il deposito degli atti su cui si fonda la richiesta, in modo da consentire alla difesa di estrarre copia e preparare l'adeguata difesa
art. 293, comma 3, c.p.p.
prevede il deposito, unitamente all'ordinanza, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati; la Corte ne estende la ratio all'ipotesi dell'interrogatorio previsto dall'art. 289, comma 2
art. 294, comma 3, c.p.p.
attribuisce all'interrogatorio la funzione di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari; la Corte ne sottolinea il carattere non riducibile e la necessità di un contraddittorio cartolare effettivo
art. 116, co. 1, c.p.p.
garantisce il diritto di chiunque abbia interesse di ottenere copie di atti; la Corte lo usa per sostenere che l'accesso deve includere la possibilità di estrarre copia
art. 329, c.p.p.
richiama il regime del segreto sulle indagini fino a quando l'imputato non può averne conoscenza, ma non impedisce che gli atti rilevanti per la richiesta di misura siano messi a disposizione della difesa per estrarne copia
artt. 64 e 65, c.p.p.
disciplinano l'interrogatorio e la contestazione degli elementi di prova; non esauriscono il diritto della difesa che richiede anche il deposito cartolare degli atti e la possibilità di copiare
artt. 273, 274, 275, c.p.p.
richiamati come parametri che l'interrogatorio deve valutare in relazione alle esigenze cautelari, confermando la funzione cautelare e preventiva dell'atto
art. 310, c.p.p.
norma che individua il riesame; contestualizza l'intervento del tribunale adito ex art. 310 nell'ambito del procedimento cautelare
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria del Procuratore Generale, relativa alla trattazione scritta in Cassazione durante l'emergenza pandemica
art. 81, 615 ter, 416 bis.1, c.p. (capo A dell'imputazione provvisoria)
norme penali riferite ai reati contestati e all'aggravante di agevolazione mafiosa che il tribunale del riesame aveva poi escluso; rilevanti per il contesto fattuale e la richiesta della misura
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36212/2010; Sez. 2, n. 12080/2008; Sez. 6, n. 26929/2018; Sez. 5, n. 13810/2019; Sez. 6, n. 9573/2019
precedenti interpretativi richiamati che affermano il principio dell'ostensibilità degli atti e del diritto della difesa di estrarre copia in sede di convalida e di interrogatorio preliminare per garantire un contraddittorio cartolare effettivo
Giurisprudenza CEDU: Brandstetter c. Austria; Edwards c. Regno Unito
principi CEDU secondo cui il diritto a un processo in contraddittorio impone che l'accusa comunichi alla difesa tutte le prove pertinenti in suo possesso, sia a carico sia a discarico
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero chiede l'applicazione di una misura interdittiva ex art. 289 c.p.p., gli atti posti a fondamento della richiesta devono essere depositati e messi a disposizione della difesa prima dell'interrogatorio previsto dallo stesso articolo
- La difesa non può limitarsi a una mera visione cartolare: ha il diritto di estrarre copia degli atti rilevanti per preparare l'interrogatorio; la negazione di tale facoltà determina nullità dell'interrogatorio e del provvedimento cautelare adottato sulla base di quell'interrogatorio, se tempestivamente eccepita
- Il pubblico ministero può selezionare il materiale indiziario da sottoporre al giudice, ma ciò non esonera dall'obbligo di fornire alla difesa copia degli atti utilizzati per la richiesta della misura; gli elementi a favore dell'imputato devono essere trasmessi integralmente
- L'eccezione di nullità per mancata possibilità di estrarre copia deve essere sollevata prima che si svolga l'interrogatorio per produrre effetto; se eccepita tempestivamente, la nullità è rilevabile e può condurre all'annullamento del provvedimento
- In fase di valutazione delle misure cautelari interdittive il giudice deve motivare adeguatamente il mantenimento della misura anche quando escluda circostanze aggravanti: la mera esclusione di un'aggravante non esonera dall'obbligo di spiegare perché la misura resta necessaria
- In casi analoghi è opportuno che il difensore richieda formalmente il deposito e la copia degli atti prima dell'interrogatorio e, in caso di diniego, eccepisca immediatamente la nullità per preservare i rimedi impugnatori
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