Cassazione Penale, Ordinanza n. 32445/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena. Dal testo emerge che il ricorso deduceva asserite violazioni relative ai criteri di determinazione della pena e un vizio di motivazione concernente il percorso giustificativo del trattamento sanzionatorio concordato. La Corte ha ritenuto tali censure non riconducibili alle tassative ipotesi di violazione di legge che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., consentono l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Le doglianze, inoltre, non comportavano l'irrogazione di una pena illegale secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33040 del 2015, Jazouli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato de plano l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che le censure sulla determinazione della pena e sul vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio concordato non rientrassero nei limitati casi di ricorso previsti per la sentenza di applicazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate
Nella sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le tassative violazioni di legge previste dalla disposizione; non sono sufficienti censure sui criteri di determinazione della pena o vizi motivazionali relativi al trattamento sanzionatorio concordato, salvo che ne derivi una pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, impone le conseguenze economiche indicate dalla Corte.
art. 448 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e, al comma 2-bis, delimita i motivi deducibili mediante ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
È richiamato quale fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono inammissibili, in quanto estranee ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., le censure concernenti i criteri di determinazione della pena e il vizio di motivazione relativo alla giustificazione del trattamento sanzionatorio concordato, quando non si deduca l'irrogazione di una pena illegale.
- La mera contestazione della pena concordata non integra una violazione di legge deducibile contro la sentenza di patteggiamento se la pena applicata non è illegale secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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