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Sentenza

Sentenza n. 5590/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 639/2026 del 29.01.2026, notificata in data 4.02.2026 e mai appellata, pronunciata dalla Sez. I° del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, resa nel giudizio avente n. r.g. 2398/2025; nonché per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida notificata in data 5.02.2026 al Comune di Caserta e rimasta senza alcun riscontro, nonché, ex art. 117 co.3 C.P.A., per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Giustizia amministrativa202601789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: silenzio del Comune sulla diffida a stipulare il contratto di concessione e mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La società, aggiudicataria della procedura di project financing per la riqualificazione e gestione dell’area dell’ex Caserma Pollio destinata alla sosta a pagamento e a servizi turistici, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 639/2026 del 29 gennaio 2026, non appellata e notificata il 4 febbraio 2026, nonché l’annullamento del silenzio sulla diffida notificata al Comune il 5 febbraio 2026. Ha sostenuto che l’annullamento giudiziale dell’atto comunale di autotutela aveva ripristinato ex tunc l’aggiudicazione e comportava l’obbligo di stipulare il contratto di concessione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, il superamento dei limiti oggettivi del giudicato e la mancanza di un titolo eseguibile; nel merito ha chiesto il rigetto, richiamando la determinazione n. 1023/2024, che aveva dichiarato inefficace il verbale di consegna anticipata delle aree, e la pendenza di un giudizio civile. Ha inoltre sostenuto di avere riscontrato la diffida con nota del 12 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia sull’obbligo di stipulare, quale atto conclusivo della procedura di evidenza pubblica, rientra nella giurisdizione amministrativa anche quando è proposta un’azione avverso il silenzio; l’azione di ottemperanza può inoltre riguardare anche giudicati del giudice ordinario. Ha respinto le eccezioni relative ai limiti del giudicato e alla carenza di titolo eseguibile, rilevando che la domanda di ottemperanza riguardava il capo demolitorio della sentenza n. 639/2026 e non coincideva con la domanda risarcitoria respinta in quel giudizio. Nel merito, ha respinto la domanda di ottemperanza: la sentenza n. 639/2026 aveva annullato l’autotutela e ripristinato l’efficacia dell’aggiudicazione, ma non aveva imposto la stipula del contratto; la stazione appaltante conserva il potere-dovere di verificare le condizioni per stipulare e può esercitare i propri poteri di autotutela. Ha invece accolto l’azione avverso il silenzio, accertando l’obbligo del Comune di assumere e comunicare una decisione definitiva, puntualmente motivata, sulla stipula o meno del contratto. La nota del 12 febbraio 2026 non costituiva un provvedimento idoneo a soddisfare tale obbligo; la pendenza del giudizio civile non giustificava l’inerzia. Il Comune deve provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore; se decide di stipulare, deve invitare l’aggiudicataria alla sottoscrizione. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un’eventuale successiva istanza, in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

    Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve assumere entro sessanta giorni una determinazione sulla stipula, salva l’autotutela. L’aggiudicatario può agire contro il silenzio per ottenere una decisione, ma non può ottenere dal giudice, per questa via, una condanna automatica alla stipula.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    A tale nomina si provvederà, su apposita domanda di parte ricorrente, nel caso di persistente inerzia della P.A., che faccia scadere il termine da ultimo indicato senza provvedere.

    La nomina del commissario ad acta può essere disposta, su domanda della parte, se l’amministrazione permane inerte oltre il termine assegnato per provvedere.

Massime di principio

  • La sentenza che annulla l’atto di autotutela sull’aggiudicazione ripristina l’efficacia dell’aggiudicazione, ma non impone la stipula del contratto se tale obbligo non è ricavabile dal dispositivo o dalla motivazione del giudicato. In assenza di una specifica statuizione conformativa, l’aggiudicatario conserva un interesse legittimo pretensivo alla stipula e la stazione appaltante mantiene il potere-dovere di verificare le condizioni per concludere il contratto, anche mediante l’eventuale esercizio dell’autotutela.
  • A seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione, l’art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di assumere le determinazioni conseguenti, entro il termine previsto e fatto salvo l’esercizio dell’autotutela. L’aggiudicatario può proporre azione avverso il silenzio per ottenere una decisione definitiva e motivata sulla stipula, non la condanna automatica dell’amministrazione a stipulare.
  • Il riscontro dell’amministrazione a una diffida non esclude il silenzio-inadempimento se si limita a una presa d’atto o a comunicazioni prive di contenuto provvedimentale, senza esprimere la decisione definitiva e motivata richiesta sulla sorte del contratto.
  • La pendenza di un giudizio civile concernente la fase esecutiva non esime la stazione appaltante dall’obbligo di assumere le determinazioni amministrative dovute sulla conclusione della procedura, né giustifica di per sé il mantenimento dell’inerzia.
  • L’azione di ottemperanza diretta a eseguire il capo demolitorio di una sentenza è distinta dalla domanda risarcitoria respinta nel medesimo giudizio: la reiezione della domanda risarcitoria non preclude, per ciò solo, l’ottemperanza al capo che ha annullato l’atto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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