Cassazione Penale, Ordinanza n. 09323/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice prevenzione)
La controversia
Il destinatario della misura di prevenzione impugna il decreto della Corte d'appello che ha disposto l'aggravamento della sorveglianza speciale, applicata nel 2012 e a lungo sospesa per la detenzione, con estensione di un ulteriore biennio. La decisione di merito aveva valorizzato condotte illecite tenute tra il 2018 e il 2021 per desumere una pericolosità sociale ancora più spiccata e attuale. Con un unico motivo, il ricorrente contesta che tali circostanze siano idonee a dimostrare l'aumento e l'attualità della pericolosità, sostenendo che la motivazione sia solo apparente. In particolare, richiama il proprio ruolo di mero partecipe di un'associazione a delinquere in materia di stupefacenti e l'asserita mancanza di prova della contiguità tra il sodalizio e gruppi camorristici locali, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la censura, perché diretta soprattutto a sollecitare una nuova valutazione delle evidenze di fatto, mentre la motivazione dei giudici di merito è stata reputata congrua e non affetta da apparenza. È stata ritenuta legittima la valorizzazione di comportamenti anche non ancora coperti da giudicato, se significativi del persistente inserimento in ambienti criminali e della dedizione al narcotraffico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato dal ricorrente per indicare il proprio ruolo di mero partecipe in un'associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte non affronta nel merito la configurabilità del reato, ma usa il richiamo solo per descrivere le doglianze difensive
misura di prevenzione della sorveglianza speciale
la Corte ne conferma l'aggravamento e l'estensione biennale sulla base della perdurante pericolosità sociale desunta da condotte illecite recenti
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, e in difetto di elementi per escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento della somma stabilita dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione, l'aggravamento di una misura personale può essere fondato su comportamenti illeciti successivi, anche se non ancora definitivamente accertati in sede penale, quando essi siano ritenuti indicativi della perdurante e accresciuta pericolosità sociale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o della motivazione apparente, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario e delle circostanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito.
- La motivazione è immune da censura quando valorizzi in modo non illogico la persistenza dell'inserimento del prevenuto in contesti criminali e la continuità della sua dedizione ad attività illecite, anche in presenza di periodi di detenzione non idonei a interrompere la sua propensione a delinquere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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