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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6232 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sarda che aveva confermato gli accertamenti IVA relativi agli anni 1994-1996 e quelli per imposte dirette relativi agli anni 1993-1996, chiedendo anche la revisione delle sanzioni. Hanno contestato, in particolare, l'accesso della Guardia di finanza in locali adiacenti all'attività e adibiti, secondo loro, ad abitazione; l'utilizzabilità delle indagini bancarie sui conti propri e dei familiari; l'assenza di prova del collegamento tra i conti dei familiari e l'attività imprenditoriale; la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; e la mancata allegazione agli avvisi della documentazione richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato l'inammissibilità dei motivi perché i quesiti di diritto, allora richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., erano generici e astratti e non esponevano adeguatamente i fatti, la regola applicata e quella alternativa prospettata dai ricorrenti. Ha inoltre rilevato che il ricorso non riportava i passaggi essenziali degli atti necessari per consentire il controllo di legittimità. Nel merito, ha comunque ritenuto legittimo l'accesso nei locali, considerati almeno promiscuamente utilizzati e, in quel momento, riferibili all'attività; legittime le indagini bancarie sui conti dei familiari, salva prova contraria; non necessaria un'autorizzazione separata per ciascun soggetto né prevista, in assenza di specifiche nullità, l'inutilizzabilità dei dati bancari; non obbligatorio il contraddittorio preventivo prima dell'accertamento basato sui movimenti bancari; e non necessaria l'allegazione di atti già conosciuti o conoscibili dal contribuente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 17.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I quesiti di diritto non possono essere generici e astratti, ma devono compendiare gli elementi di fatto, la regola applicata e la diversa regola che si sarebbe dovuta applicare.

    Nel regime allora vigente, la mancata formulazione di quesiti specifici e completi comportava l'inammissibilità del motivo e, in questo caso, dell'intero ricorso.

  • Art. 35 della legge n. 4 del 1929

    La Guardia di finanza può accedere senza autorizzazione scritta negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale per verifiche fiscali.

  • Art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'accesso in locali adibiti anche ad abitazione o esclusivamente ad abitazione è richiesta l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; la presenza di gravi indizi è necessaria quando il locale è esclusivamente abitativo, non quando è promiscuo. La destinazione promiscua può ricorrere anche quando esista un'agevole comunicazione interna con i locali dell'attività.

  • Artt. 32 e 33, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Consentono l'utilizzo delle indagini bancarie ai fini dell'accertamento fiscale, anche con riferimento a conti formalmente intestati a familiari o terzi quando sussistano elementi che ne facciano presumere la riferibilità al contribuente.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Rende possibile, nell'ambito IVA, l'acquisizione e l'utilizzo di informazioni bancarie rilevanti per l'accertamento, anche relative a soggetti diversi dal contribuente formale.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Gli atti richiamati nella motivazione devono essere allegati, salvo che l'atto ne riproduca il contenuto essenziale o che si tratti di atti già conosciuti o conoscibili dal contribuente.

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; la loro mancata allegazione non determina automaticamente la nullità dell'avviso.

  • Art. 3 della legge n. 241 del 1990

    L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo può essere soddisfatto anche mediante il riferimento a elementi esterni, purché il contribuente li conosca o possa conoscerli e possa comprendere le ragioni della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare i fatti rilevanti, la decisione impugnata, la norma applicata e l'errore concreto; quesiti generici o astratti possono determinare l'inammissibilità.
  • L'accesso fiscale in locali aziendali non richiede normalmente un'autorizzazione scritta. Se i locali sono anche abitativi, occorre distinguere tra abitazione esclusiva e uso promiscuo: per l'abitazione esclusiva sono richiesti presupposti più rigorosi, mentre l'uso promiscuo può essere desunto anche dalla comunicazione interna e dalla concreta destinazione dei luoghi.
  • Le indagini bancarie possono estendersi ai conti dei familiari del contribuente. Il rapporto familiare costituisce un elemento presuntivo, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'estraneità delle movimentazioni all'attività o al reddito accertato.
  • L'autorizzazione interna per le indagini bancarie non richiede necessariamente atti separati per ogni soggetto e la sua eventuale irregolarità non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati, salvo specifiche ipotesi di nullità o inutilizzabilità previste dalla legge.
  • Nel procedimento tributario il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio per ogni accertamento fondato su dati bancari; è necessario solo quando una specifica disposizione lo impone o quando ricorrono particolari fattispecie tutelate dalla legge.
  • La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso non comporta di per sé la nullità dell'atto se il documento era già conosciuto o conoscibile dal contribuente oppure se l'avviso ne espone il contenuto essenziale.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice tributario: le contestazioni sulla ricostruzione fattuale o sulla sufficienza della motivazione devono essere formulate con il corretto motivo processuale e mediante puntuale riproduzione degli atti rilevanti.

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