Sentenza n. 7994/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensiva 1) del provvedimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni Contratti e Vigilanza Operatori Economici Qualificati dell'ANAC, prot. n. 0062796 del 23 aprile 2025, notificato alla Getra Distribution s.r.l. in pari data, avente ad oggetto la “Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, relativo alla segnalazione inviata dalla stazione appaltante Iren s.p.a. ed acquisita al protocollo dell'Autorità n. 101419 del 04.09.2024, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale “dell’accordo Quadro - Fornitura con consegna di trasformatori trifase MT/BT a raffreddamento naturale in olio per cabine secondarie. Lotto 1: Progetto Resilienza Torino Ovest - C.I.G. 97586840CC e, con esso, dei contratti/ordini integrativi nn. 8510000201, 8510000202 e 8510000203 nei confronti dell'operatore economico Getra Distribution s.r.l. - C.F. 05359670634 in esito ad accertamento della causa risolutiva espressa di cui all'art. 21, lett. k dell'Accordo Quadro, per mancato rispetto dei termini di consegna”; 2) della nota prot. n. 117228 del 9 ottobre 2024, a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni Contratti e Vigilanza Operatori Economici Qualificati dell'ANAC, recante la “comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 3) ove necessario e per quanto di ragione, della nota di segnalazione prot. n. 101419 del 4 settembre 2024, unitamente alla successiva nota integrativa prot. n. 102250 del 6 settembre 2024, inviate all'ANAC dalla stazione appaltante Iren s.p.a.; 4) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico della risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi per mancato rispetto dei termini di consegna
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'annotazione ANAC deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. n. 50/2016, del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che l'ANAC non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni svolte nel contraddittorio e l'assenza di un grave inadempimento; che, al momento della risoluzione, non era ancora maturato alcun ritardo né erano state applicate penali; che la risoluzione era stata disposta in carenza dei presupposti contrattuali; che Iren non avrebbe avuto il potere di risolvere l'accordo quadro stipulato per conto di Ireti; e che la risoluzione non era stata preceduta da un effettivo contraddittorio ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio amministrativo in attesa del giudizio civile promosso contro la risoluzione contrattuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha negato la sospensione del giudizio ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., escludendo la sussistenza di una pregiudizialità tecnica o necessaria tra il giudizio civile sulla validità della risoluzione contrattuale e quello amministrativo sull'annotazione ANAC: i due giudizi hanno presupposti, paradigmi istruttori e finalità differenti. L'eventuale successiva decisione civile non incide sulla legittimità originaria dell'annotazione, ma può imporne l'aggiornamento o la rimozione con effetti ex nunc. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'ANAC abbia correttamente esercitato il potere di annotazione. L'Autorità deve valutare la pertinenza della notizia rispetto alle finalità del Casellario, la sua utilità quale indice di possibile inaffidabilità e la non manifesta infondatezza dei fatti, senza sostituirsi al giudice ordinario nell'accertamento definitivo dell'inadempimento contrattuale. Nel caso concreto, l'annotazione riguardava una risoluzione contrattuale, fattispecie tipicamente rilevante, e la ricorrente non aveva fornito elementi immediatamente evidenti e incontrovertibili tali da dimostrare la manifesta infondatezza della segnalazione, l'abnormità della risoluzione o l'estraneità dell'inadempimento. Erano documentati il termine contrattuale di 120 giorni, gli ordinativi con consegna prevista dal 29 luglio 2024, la dichiarazione della ricorrente del 4 luglio 2024 circa l'impossibilità di rispettare i termini e il collegamento della fornitura a una misura PNRR. Le contestazioni sulla competenza di Iren, sulla decorrenza e sull'essenzialità dei termini, sul contraddittorio e sull'imputabilità dei ritardi spettano al giudice ordinario nel giudizio sulla risoluzione e non imponevano all'ANAC ulteriori approfondimenti né l'archiviazione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
L'ANAC «gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [...] contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» e stabilisce «le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili» anche ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali.
La disposizione fonda il potere dell'ANAC di gestire il Casellario e di individuare e annotare informazioni utili alla verifica dell'affidabilità degli operatori economici.
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016
Le informazioni relative a gravi illeciti professionali costituiscono una delle finalità di tenuta del Casellario e rilevano per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.
art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico
La sezione B comprende, tra l'altro, i «provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio».
La risoluzione contrattuale per grave inadempimento rientra tra le notizie annotabili, anche quando sia contestata davanti al giudice.
art. 108 d.lgs. 50/2016
La ricorrente lo ha invocato con riguardo al contraddittorio precedente alla risoluzione; il TAR ha ritenuto tale questione appartenente al giudizio civile sulla risoluzione contrattuale.
artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
Non impongono la sospensione del giudizio sull'annotazione ANAC in attesa del giudizio civile sulla risoluzione, poiché manca un rapporto di pregiudizialità tecnica o necessaria tra le due controversie.
art. 7 dell'Accordo quadro
«Il termine per la consegna dei trasformatori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi o diverso maggior termine indicato dal contratto applicativo».
La previsione contrattuale ha consentito di ritenere non manifestamente infondata la segnalazione relativa alla mancata osservanza dei termini di consegna.
art. 21, lett. k), dell'Accordo quadro
Costituiva la causa risolutiva espressa invocata dalla stazione appaltante; la verifica definitiva della sua applicabilità è stata rimessa al giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo sull'annotazione nel Casellario informatico ANAC e il giudizio civile sulla validità della risoluzione contrattuale hanno oggetto, presupposti, criteri istruttori e finalità differenti; pertanto, la pendenza del giudizio civile non determina, di regola, la sospensione necessaria del giudizio amministrativo per pregiudizialità tecnica.
- Nell'esercizio del potere di annotazione, l'ANAC deve valutare la pertinenza della notizia rispetto alle finalità del Casellario, la sua utilità ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico e la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati.
- L'ANAC non può sostituirsi al giudice competente nell'accertamento definitivo dell'inadempimento contrattuale; deve tuttavia archiviare la segnalazione quando l'infondatezza della notizia, l'abnormità della risoluzione o l'estraneità dell'inadempimento all'operatore economico risultino immediatamente evidenti sulla base di prove pronte e liquide.
- Per le annotazioni relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, l'obbligo motivazionale sull'utilità della notizia è attenuato dalla valutazione legislativa a monte della rilevanza della fattispecie, ma l'Autorità deve comunque verificare in concreto l'idoneità della notizia a fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti sull'affidabilità dell'operatore.
- La successiva decisione del giudice civile sulla risoluzione contrattuale non incide sulla legittimità originaria dell'annotazione, ma può imporne l'aggiornamento o la rimozione da parte dell'ANAC con effetti ex nunc.
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