Cassazione Civile, Ordinanza n. 07114/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e, per riflesso, notificato al socio per maggiore IRPEF relativa all'anno d'imposta 2012, in relazione a redditi di partecipazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso. In appello, la CTR ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado il 5.10.2018, considerando la sospensione feriale come pari a un mese e non a 31 giorni. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 155 c.p.c., 327 c.p.c., 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 1 l. n. 742 del 1969, sostenendo che il termine corretto scadesse il 6.10.2018, giorno sabato, con conseguente proroga al primo giorno non festivo utile, ossia l'8.10.2018, data in cui l'appello era stato notificato via PEC e quindi tempestivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errato il calcolo del termine operato dalla CTR: la sospensione feriale dei termini processuali è di 31 giorni, non di un mese; pertanto il termine lungo di impugnazione scadeva il 6.10.2018, che essendo sabato era prorogato al lunedì 8.10.2018 ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. Poiché l'appello era stato notificato in tale data, non era tardivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare il calcolo del termine di impugnazione compiuto dal giudice di appello.
art. 155, commi 2, 4 e 5, c.p.c.
"Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"; "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato"
Nel computo dei termini processuali mensili o annuali si applica la computazione civile; se la scadenza cade di sabato, la proroga opera al primo giorno non festivo successivo.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per l'impugnazione è soggetto al computo civile e, quando interferisce con la sospensione feriale, va prorogato di 31 giorni.
art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata dal ricorrente per la disciplina del termine di impugnazione nel processo tributario.
art. 1 della legge n. 742 del 1969
La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1 al 31 agosto per complessivi 31 giorni, da aggiungere al termine di decadenza quando ricorre.
art. 2963, comma 4, c.c.
Richiamato nel principio di diritto per confermare la computazione civile dei termini mensili o annuali, ex nominatione dierum.
Massime di principio
- Nel computo del termine lungo per impugnare, i termini espressi in mesi o anni si calcolano secondo il criterio civile, ossia fino allo spirare del giorno corrispondente per numero a quello iniziale, non in base al mero numero dei giorni.
- Quando il termine di decadenza dall'impugnazione interferisce con la sospensione feriale, ai sei mesi dell'art. 327 c.p.c. devono aggiungersi 31 giorni, corrispondenti al periodo dal 1 al 31 agosto.
- Se il giorno di scadenza del termine cade di sabato, la proroga prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. opera anche per gli atti processuali compiuti fuori udienza.
- Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione va verificata applicando correttamente sia la sospensione feriale sia la regola di proroga per scadenza in giorno festivo o di sabato.
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