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Circolare

Circolare numero 115 del 12-4-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare modifica parzialmente la precedente n. 22 del 30 gennaio 1991 e chiarisce che le attività di consulenza in materia fiscale o finanziaria sono incompatibili con la posizione di impiegato dell’Istituto, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Il motivo è il possibile contrasto tra tali attività e gli interessi dell’Istituto. La circolare dispone inoltre che il contenuto sia portato a conoscenza di tutto il personale, anche se assente, secondo le consuete modalità.

Incompatibilità delle attività di consulenza fiscale o finanziaria con il rapporto di lavoro all’Istituto, anche part-time

Incompatibilità della consulenza fiscale o finanziaria con l’impiego presso l’Istituto

La circolare apporta una parziale modifica alla circolare n. 22 del 30 gennaio 1991, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. L’intervento chiarisce che determinate attività esterne non sono consentite agli impiegati dell’Istituto, indipendentemente dal regime di orario.

Ambito della precisazione

La precisazione riguarda le attività di consulenza in materia fiscale o finanziaria. Tali attività vengono qualificate come incompatibili con la posizione di impiegato dell’Istituto, sia in caso di rapporto ordinario sia nel caso di rapporto a part-time.

Fondamento dell’incompatibilità

La circolare motiva il divieto evidenziando che, nello svolgimento di consulenze fiscali o finanziarie, possono verificarsi situazioni potenzialmente in contrasto con gli interessi dell’Istituto. La valutazione è quindi improntata a ragioni di possibile conflitto di interessi.

Comunicazione al personale

È infine disposto che la circolare sia portata a conoscenza di tutto il personale, inclusi gli assenti, secondo le consuete modalità interne di diffusione.

Punti principali

Modifica parziale della circolare n. 22/1991

La circolare interviene a parziale modifica della circolare n. 22 del 30 gennaio 1991, che conteneva istruzioni sulla normativa applicabile al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Incompatibilità delle consulenze fiscali o finanziarie

Viene precisato che le attività di consulenza in materia fiscale o finanziaria devono considerarsi incompatibili con la qualifica di impiegato dell’Istituto. L’incompatibilità opera anche quando il rapporto di lavoro sia a part-time.

Ragione dell’incompatibilità

La motivazione addotta è che in tali attività può configurarsi la possibilità di situazioni in contrasto con gli interessi dell’Istituto.

Diffusione al personale

La circolare deve essere comunicata a tutto il personale, compreso quello assente, con le consuete modalità di اطلاعazione interna.

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