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Circolare

Circolare numero 112 del 9-4-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, ha reiterato il precedente decreto-legge n. 40/1994, confermandone integralmente il contenuto in materia di pensioni di anzianità. Di conseguenza, le limitazioni alla decorrenza previste dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993 non si applicano anche ai lavoratori che percepiscono trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, oltre ai casi già esclusi dalla normativa richiamata. Restano pertanto valide le istruzioni già impartite con la circolare n. 56 del 17 febbraio 1994.

Applicazione delle deroghe alle limitazioni sulla decorrenza delle pensioni di anzianità per lavoratori in cassa integrazione straordinaria e mobilità

Applicazione delle deroghe alla decorrenza delle pensioni di anzianità

La circolare prende atto della reiterazione, da parte del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, del precedente decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, decaduto per mancata conversione. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, ripropone integralmente la disciplina già esaminata dall'Istituto in materia di trattamenti pensionistici di anzianità.

Contenuto della disposizione richiamata

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 185/1994 stabilisce che le disposizioni sul diritto alla pensione di anzianità contenute nell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano non solo nei casi già esclusi dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 438/1992, ma anche ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

Effetti sulle limitazioni alla decorrenza

La circolare chiarisce che, per effetto di tali disposizioni, le limitazioni in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità previste dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993 non operano per le categorie di lavoratori indicate. In sostanza, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità sono ricompresi tra i soggetti per i quali non si applicano le restrizioni sulla decorrenza del trattamento pensionistico.

Conferma delle istruzioni operative già fornite

Poiché il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185/1994 riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 40/1994, l'Istituto conferma le istruzioni già fornite con la circolare n. 56 del 17 febbraio 1994, senza introdurre ulteriori modifiche operative.

Punti principali

Reiterazione del decreto-legge n. 40/1994

Il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, reca "Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e riproduce il contenuto del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, decaduto per mancata conversione.

Disposizioni sulle pensioni di anzianità

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 185/1994 stabilisce che le disposizioni in materia di diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, e dall'articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993 non si applicano, oltre ai casi già previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 438/1992, anche ai lavoratori che fruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità.

Effetti sulle limitazioni di decorrenza

Per effetto della norma richiamata, le limitazioni in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità previste dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993 non trovano applicazione per le categorie di lavoratori indicate, con conseguente conferma del quadro interpretativo già fornito dall'Istituto.

Conferma delle istruzioni precedenti

Poiché il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185/1994 ripete integralmente il contenuto del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 40/1994, vengono confermate le istruzioni già impartite con la circolare n. 56 del 17 febbraio 1994.

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