Circolare numero 113 del 11-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per applicare il massimale differenziato introdotto dal D.L. n. 40/1994, con effetto dal 1° gennaio 1994, ai trattamenti di integrazione salariale. Viene chiarito quando il massimale ordinario di lire 1.248.021 resta applicabile e quando sale a lire 1.500.000, in funzione della retribuzione mensile di riferimento superiore a lire 2.700.000, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive. Sono distinti i criteri di calcolo per i settori non agricoli e per il settore agricolo, con indicazioni sulle modalità di ragguaglio rispettivamente a ore e a giornate. La circolare disciplina anche gli adempimenti informativi richiesti alle aziende e agli uffici, nonché alcune specifiche precisazioni per le integrazioni salariali agricole, inclusa l’esclusione dell’obbligo di comunicazione della retribuzione mensile nei casi di intemperie stagionali.
Tetto massimo mensile differenziato per i trattamenti di integrazione salariale dal 1° gennaio 1994
Tetto massimo mensile differenziato per l’integrazione salariale
La circolare illustra le prime istruzioni operative per l’applicazione del massimale differenziato introdotto dal D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, con effetto dal 1° gennaio 1994, e reiterato dal D.L. 18 marzo 1994, n. 185. Il chiarimento riguarda sia i trattamenti di integrazione salariale dei settori non agricoli sia quelli del settore agricolo, con specifiche regole per la determinazione della retribuzione di riferimento e per il ragguaglio del massimale alle ore o alle giornate di sospensione.
Quadro normativo e importi
L’art. 1, comma 6, del D.L. n. 40/1994 ha introdotto un importo massimo mensile differenziato per i trattamenti di integrazione salariale spettanti ai lavoratori, compresi quelli agricoli, quando la retribuzione lorda mensile supera lire 2.700.000. In via generale, il massimale resta fissato in lire 1.248.021 mensili, al lordo dell’aliquota del 5,84% e delle detrazioni; esso è elevato a lire 1.500.000, sempre al lordo delle detrazioni, quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione salariale, rapportata al mese e comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, supera la soglia indicata.
Decorrenza dell’istituto
La disposizione opera dal 1° gennaio 1994. Per i settori non agricoli il beneficio deve intendersi operante dal lunedì successivo al 1° gennaio, cioè dal 3 gennaio 1994.
Criteri di calcolo per i settori non agricoli
Per i settori non agricoli il limite massimo, ordinario o maggiorato, va ragguagliato alle ore mensilmente autorizzate applicando il criterio già richiamato nella circolare n. 50 GS del 21 gennaio 1982: l’importo massimo va diviso per il numero di ore lavorative del mese considerato e il risultato va moltiplicato per le ore di lavoro perse nello stesso mese per le quali è autorizzato l’intervento di integrazione salariale.
Informazioni retributive necessarie e procedure di liquidazione
Ai fini dell’applicazione del tetto massimo differenziato è necessario conoscere la retribuzione mensile di ciascun lavoratore, maggiorata delle quote di emolumenti aventi periodicità ultramensile, come tredicesima e quattordicesima mensilità. Per consentire tale rilevazione viene trasmesso un nuovo tracciato del Mod. I.G. STR-AUT, da utilizzare nel caso di pagamento diretto della prestazione, e sono in corso le modifiche procedurali al programma 6040 di liquidazione.
Adempimenti per le imprese senza pagamento diretto
Quando non è autorizzato il pagamento diretto, gli elenchi dei percettori di trattamento di integrazione salariale devono essere integrati con gli importi lordi mensili della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive. Le SAP sono invitate a rappresentare alle aziende soggette alla disciplina dell’intervento straordinario la necessità di completare gli elenchi con tali dati.
Regole per il settore agricolo
Per i lavoratori agricoli il massimale mensile va ragguagliato a giornata secondo le istruzioni della circolare n. 256 del 7 novembre 1991, paragrafo 3: il massimale va diviso per il numero di giornate lavorative e delle festività infrasettimanali ricadenti nel mese considerato e il risultato va moltiplicato per il numero di giornate per le quali è stata concessa l’integrazione salariale. Anche per questo settore è necessario disporre della retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive; a tal fine verrà trasmesso un nuovo tracciato del modello I.S. Agr. 1 bis, in due versioni distinte per operai e per impiegati o quadri.
Precisazioni sulle integrazioni salariali agricole
Per stabilire il tetto massimo applicabile e l’importo delle integrazioni salariali agricole, la retribuzione da prendere a riferimento è quella del mese di paga precedente l’inizio della sospensione; se in tale mese la retribuzione non è dovuta per qualsiasi motivo, si assume l’ultimo mese per il quale la retribuzione è stata corrisposta. Se nel mese di riferimento non risultano retribuite tutte le giornate previste contrattualmente per cause che hanno impedito la prestazione lavorativa, la retribuzione da considerare è quella che sarebbe stata corrisposta se tutte le giornate previste dal contratto fossero state retribuite. I ratei mensili della 13ª e 14ª mensilità devono essere indicati per intero anche se l’azienda li corrisponde in misura ridotta in rapporto alle giornate di sospensione.
Esclusione per le intemperie stagionali
La circolare ricorda infine che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il limite massimo mensile non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali. In tali casi, la comunicazione della retribuzione mensile da parte dell’azienda non è necessaria quando la domanda di integrazione salariale è presentata per questa causale.
Punti principali
Fonte normativa e decorrenza del massimale differenziato
L’art. 1, comma 6, del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, entrato in vigore il 20 gennaio 1994 e reiterato dal D.L. 18 marzo 1994, n. 185, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1994, un importo massimo mensile differenziato per i trattamenti di integrazione salariale, applicabile anche ai lavoratori agricoli. Il nuovo criterio riguarda i casi in cui la retribuzione lorda mensile di riferimento supera lire 2.700.000.
Misura del massimale e condizione di applicazione
In via generale, l’importo massimo dell’integrazione salariale resta fissato in lire 1.248.021 mensili, al lordo dell’aliquota del 5,84% e sempre al lordo delle detrazioni. Tale importo è elevato a lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione, rapportata al mese e comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, supera lire 2.700.000.
Istruzioni per i settori non agricoli
Per i settori non agricoli il beneficio opera dal lunedì successivo al 1° gennaio 1994, cioè dal 3 gennaio. Per il ragguaglio del limite massimo alle ore mensilmente autorizzate si conferma il criterio già indicato nella circolare n. 50 GS del 21 gennaio 1982: l’importo massimo va diviso per il numero di ore lavorative del mese e il risultato va moltiplicato per le ore di lavoro perse nello stesso mese per le quali è autorizzato l’intervento.
Dati retributivi necessari e adempimenti procedurali per il pagamento diretto
Per applicare il tetto massimo differenziato è necessario conoscere, per ogni lavoratore, la retribuzione mensile maggiorata delle quote di emolumenti aventi periodicità ultramensile, come tredicesima e quattordicesima mensilità. A tal fine viene trasmesso un nuovo tracciato del Mod. I.G. STR-AUT, che prevede l’evidenziazione di tale dato per il pagamento diretto della prestazione; sono inoltre in corso le modifiche procedurali al programma 6040 di liquidazione.
Adempimenti delle imprese senza pagamento diretto
Per le imprese per le quali non è autorizzato il pagamento diretto, gli elenchi dei percettori di integrazione salariale devono essere completati con gli importi lordi mensili della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive. Le SAP sono invitate a sollecitare le aziende soggette alla disciplina dell’intervento straordinario a integrare gli elenchi con queste informazioni.
Istruzioni per il settore agricolo
Per i lavoratori agricoli il massimale mensile va ragguagliato a giornata applicando le istruzioni della circolare n. 256 del 7 novembre 1991, paragrafo 3: il massimale mensile si divide per il numero di giornate lavorative e delle festività infrasettimanali ricadenti nel mese considerato e il risultato si moltiplica per il numero di giornate per le quali è stata concessa l’integrazione salariale. Anche in questo settore è necessario conoscere la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, e verrà trasmesso un nuovo tracciato del modello I.S. Agr. 1 bis in due versioni, per operai e per impiegati o quadri.
Precisazioni specifiche per le integrazioni salariali agricole
Per le integrazioni salariali agricole la retribuzione da prendere in considerazione per stabilire il tetto massimo applicabile e per determinare l’importo delle integrazioni è quella del periodo mensile di paga precedente l’inizio della sospensione, oppure, se in quel mese la retribuzione non è dovuta per qualsiasi motivo, quella dell’ultimo mese in cui è stata corrisposta. Se nel mese di riferimento non sono state retribuite tutte le giornate previste contrattualmente per circostanze impeditive della prestazione, la retribuzione da considerare è quella che sarebbe stata corrisposta se tutte le giornate contrattuali fossero state retribuite. I ratei mensili della 13ª e 14ª mensilità devono essere indicati per intero anche se corrisposti in misura ridotta in proporzione alle giornate di sospensione.
Esclusione per trattamenti concessi per intemperie stagionali
Poiché, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il limite massimo mensile non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali, la comunicazione della retribuzione mensile da parte dell’azienda non è necessaria quando la domanda di integrazione salariale è presentata per tale causale.
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