Circolare numero 114 del 11-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il DM 11 marzo 1994 con i nuovi valori delle retribuzioni convenzionali per il 1994, da usare per il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro per lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, quando non esistano accordi di sicurezza sociale. Indica inoltre i criteri per le fasce retributive di alcune categorie e per la determinazione della retribuzione giornaliera in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese. Vengono fissati i termini per la regolarizzazione contributiva decorrenza 1 gennaio 1994, con applicazione degli interessi legali sulle differenze contributive e con specifiche istruzioni di compilazione dei modelli DM 10/2, DM 10/S e DM 10/S-R.
Retribuzioni convenzionali 1994 per lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari
Retribuzioni convenzionali 1994 per lavoratori italiani all'estero
La circolare trasmette il DM 11 marzo 1994 relativo alla determinazione, per l'anno 1994, delle retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, limitatamente alle assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. La comunicazione contiene inoltre istruzioni operative per l'adeguamento contributivo e per la compilazione dei modelli di denuncia.
Ambito di applicazione e riferimento normativo
Il provvedimento si colloca nell'ambito della legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni. Esso riguarda i datori di lavoro che occupano lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari e disciplina l'utilizzo dei nuovi valori retributivi convenzionali fissati per il 1994.
Fasce retributive e casi particolari
Il decreto richiama, come negli anni precedenti, la previsione di fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori e le regole per la determinazione della retribuzione giornaliera quando nel corso del mese intervengano:
- assunzione,
- cessazione del rapporto,
- trasferimento.
Per l'applicazione di tali disposizioni la circolare rinvia alle precisazioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.
Decorrenza dell'adeguamento e termine di regolarizzazione
In base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993, i datori di lavoro devono adeguarsi ai nuovi valori retributivi con effetto dal 1 gennaio 1994. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Le differenze contributive dovute sui nuovi valori retributivi per i mesi precedenti, se regolarizzate entro il termine indicato, devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni effettuate oltre tale termine ricadono nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Compilazione del mod. DM 10/2
Per la compilazione del mod. DM 10/2, i datori di lavoro devono:
- determinare gli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione secondo le nuove retribuzioni convenzionali;
- calcolare le differenze tra tali imponibili e quelli già assoggettati a contribuzione;
- sommare le differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sul totale;
- indicare gli interessi al tasso legale sulle differenze contributive in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
Compilazione del mod. DM 10/S e della denuncia annuale
Per il mod. DM 10/S, l'importo degli interessi al tasso legale deve essere sommato all'importo dei contributi sanitari, da indicare nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI". Lo stesso importo degli interessi deve essere riportato nel rigo 40 del quadro B-C della denuncia riepilogativa annuale mod. DM 10/S-R.
Nota sugli interessi per i primi mesi del 1994
La nota finale precisa che gli interessi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1994 devono essere computati dal 21 aprile, cioè dal giorno successivo alla scadenza del mese contributivo in corso alla data di pubblicazione del DM 11 marzo 1994.
Punti principali
Oggetto e ambito della circolare
La circolare comunica il DM 11 marzo 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che determina per l'anno 1994 i valori delle retribuzioni convenzionali da assumere come base di calcolo dei contributi dovuti ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, per i lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi in materia di sicurezza sociale.
Fasce retributive e criteri di determinazione
Il decreto prevede, come negli anni precedenti, fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori e stabilisce le modalità di determinazione della retribuzione giornaliera nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento avvenuti nel corso del mese. Per l'applicazione di tali regole la circolare richiama le precisazioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.
Adeguamento contributivo e termine per la regolarizzazione
In base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993, i datori di lavoro devono adeguarsi ai nuovi valori retributivi con decorrenza 1 gennaio 1994 e procedere alla regolarizzazione entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Le differenze contributive relative ai mesi pregressi, versate in sede di regolarizzazione entro tale termine, sono maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data del versamento; eventuali regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Istruzioni per il modello DM 10/2
Per la compilazione del mod. DM 10/2 i datori di lavoro devono: determinare gli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione nel rispetto delle nuove retribuzioni convenzionali; calcolare le differenze tra tali imponibili e quelli già assoggettati a contribuzione; sommare le differenze alle retribuzioni imponibili del mese della regolarizzazione e calcolare i contributi sul totale risultante; indicare gli interessi al tasso legale sulle differenze contributive in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, con il codice 'Q900' preceduto dalla dicitura 'ONERI ACCESSORI'.
Istruzioni per il modello DM 10/S e denuncia annuale
Per il mod. DM 10/S gli interessi al tasso legale devono essere sommati all'importo dei contributi sanitari da indicare nel campo 'IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI'. L'importo degli interessi deve poi essere riportato nel rigo 40 del quadro B-C della denuncia riepilogativa annuale mod. DM 10/S-R.
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