Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3465/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 40 del 24.07.2025 emesso dal Direttore Generale della Gestione Infrastrutture Immobili ed Impianti di ATAC spa, notificato in data 29.7.2025, che ha autorizzato la stipula dell’Accordo Quadro in favore di RTP Marcello Milone/Zoppellari Gollini & Associati srl per la durata di tre anni decorrenti dalla consegna dei servizi afferenti il primo contratto applicativo e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi a quello impugnato, ivi inclusi: - del disciplinare di gara, nella parte in cui all’art. 23 attribuisce alla Commissione Giudicatrice il compito di procedere alla valutazione della congruità delle offerte anomale; - del verbale 1 del Seggio di Gara del 30 ottobre 2024 nella parte in cui ha giudicato la regolarità della busta amministrativa di RTP Marcello Milone/Zoppellari Gollini & Associati srl ; - del verbale 3 della Commissione Giudicatrice del 12.3.2025 nella parte in cui ha disposto che la Commissione Giudicatrice procedesse al giudizio di congruità dell’offerta economica di RTP Marcello Milone/Zoppellari Gollini & Associati srl; - verbale 2 della Commissione Giudicatrice del 29.5.2025 che ha chiuso con esito positivo il sub-procedimento di congruità dell’offerta; - allegati 5 e 6 al Provvedimento definitivo n. 40 del 20.7.2025 della Struttura Acquisti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\12\2025 : Provvedimento n. 78 del 14.11.2025 del Direttore Generale, con cui è stata confermata l’aggiudicazione disposta con Provvedimento del Direttore Generale n. 40 del 24.07.2025 in favore del RTP Marcello Milone/Zoppellari Golini & Associati della procedura aperta esperita ai sensi del combinato disposto dell’art. 141, dell’art. 149, dell’art. 153, dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, relativa alle prestazioni tecniche professionali per procedimenti ai fini della sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente; NONCHE’ PER: l’aggiudicazione della gara alla ricorrente E PER: la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con subentro nello stesso.

Giustizia amministrativa202512087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione e autorizzazione alla stipula di un accordo quadro triennale per prestazioni tecniche professionali in materia di sicurezza antincendio, nonché il successivo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di professionisti, chiedendone l’esclusione, l’aggiudicazione della gara in proprio favore e, ove stipulato, la dichiarazione di inefficacia del contratto con subentro. Ha dedotto: la carenza del requisito relativo alla presenza di almeno un giovane professionista, sostenendo che il professionista indicato non fosse iscritto all’Albo alla data della domanda e che la sua presenza non fosse correttamente evidenziata nell’organigramma; l’illegittimità della verifica di congruità dell’offerta perché svolta dalla commissione giudicatrice anziché dal RUP; l’erroneità del giudizio di congruità, in particolare quanto alla disponibilità di una sede o di spazi a Roma e alla collaborazione con una società di appoggio; l’invalidità della garanzia provvisoria; e l’irregolarità della domanda di partecipazione, che sarebbe stata sottoscritta soltanto dal mandatario. Nel corso del giudizio ATAC ha depositato un verbale con cui il RUP ha formalizzato autonomamente e motivatamente la verifica di congruità, e ha poi adottato un nuovo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il secondo motivo, concernente la competenza del RUP sulla verifica di congruità, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione, anche a seguito dell’ordinanza cautelare, ha rinnovato l’attività e il RUP ha formalizzato una propria autonoma valutazione, eliminando il vizio procedimentale contestato. Il primo motivo è stato respinto: l’art. 39 dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 richiede la presenza di un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni; il raggruppamento aveva indicato un professionista laureato nel febbraio 2024, abilitato nel luglio 2024 e incaricato di compiti di progettazione. Ai fini del requisito temporale rileva la data di abilitazione, non quella di iscrizione all’Albo, sicché l’iscrizione successiva non incide sulla partecipazione. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata evidenziazione della presenza nell’organigramma, poiché il requisito era comunque previsto dalla legge e il professionista risultava effettivamente indicato. Il terzo motivo è stato respinto: l’oggetto dell’appalto non imponeva una presenza stabile a Roma, poiché sopralluoghi e verifiche in situ erano richiesti solo in determinati casi e la lex specialis non prescriveva un domicilio nella Capitale. I chiarimenti forniti dall’aggiudicatario circa la disponibilità di spazi tramite una società con cui erano in corso collaborazioni, nonché la presenza periodica delle principali figure del raggruppamento, sono stati ritenuti ragionevoli e sufficienti. La ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l’inattendibilità dei costi o l’irragionevolezza del giudizio di congruità, non sindacabile sulla base di mere asserzioni. Il quarto motivo è stato respinto: la garanzia provvisoria era intestata agli operatori economici del costituendo raggruppamento, come richiesto dalla lex specialis, e non ai singoli professionisti; inoltre non erano stati forniti elementi per dubitare dei poteri di rappresentanza del soggetto che aveva sottoscritto digitalmente la polizza. Il quinto motivo è stato respinto perché la domanda di partecipazione risultava sottoscritta sia dal mandatario sia dal legale rappresentante della mandante, in conformità alla disciplina di gara. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.500 per ATAC e in euro 2.500 per il controinteressato costituito, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    I raggruppamenti temporanei (…) devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. (…)

    Il requisito del giovane professionista è soddisfatto dalla presenza di un professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni; ai fini del computo del periodo rileva la data di abilitazione e non quella di iscrizione all’Albo.

  • art. 2, comma 1, Allegato I.2 d.lgs. 36/2023

    La censura relativa alla competenza del RUP nella verifica di congruità è divenuta improcedibile perché il RUP ha successivamente formalizzato una propria autonoma valutazione.

  • art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica di congruità dell’offerta; la censura è stata respinta per carenza di elementi concreti sull’inattendibilità dell’offerta.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina della verifica di congruità dell’offerta; il giudizio della stazione appaltante non è stato ritenuto sindacabile in presenza di mere asserzioni e in assenza di dimostrazione dell’irragionevolezza o arbitrarietà.

  • art. 15 del disciplinare di gara

    La garanzia provvisoria doveva essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento costituito o costituendo; la domanda di partecipazione doveva essere sottoscritta da mandatario e mandante.

  • art. 23 del disciplinare di gara

    La previsione relativa all’intervento della commissione nella verifica di congruità è stata superata dalla successiva autonoma formalizzazione del giudizio da parte del RUP.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta.

  • art. 149 d.lgs. 36/2023

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, quale base normativa della procedura di affidamento.

  • art. 153 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura di affidamento dei servizi tecnici professionali.

  • art. 154 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura di affidamento.

Massime di principio

  • Per il requisito dei raggruppamenti temporanei di professionisti relativo alla presenza di un giovane professionista, il limite dei cinque anni deve essere calcolato dalla data di abilitazione all’esercizio della professione e non dalla data di iscrizione all’Albo, purché il professionista sia effettivamente indicato quale progettista nell’organizzazione del raggruppamento.
  • La sopravvenuta rinnovazione della verifica di congruità da parte dell’organo competente fa venir meno l’interesse alla decisione sulla censura relativa all’originaria incompetenza, quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più alcuna utilità concreta al ricorrente.
  • Il giudizio di anomalia o congruità dell’offerta è sindacabile soltanto in presenza di elementi concreti che dimostrino manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o inattendibilità; mere contestazioni sulla precarietà delle modalità organizzative dell’aggiudicatario non sono sufficienti.
  • Quando la lex specialis non impone una sede o un domicilio nel luogo di esecuzione e le prestazioni richiedono sopralluoghi soltanto in casi determinati, la disponibilità di spazi e di raccordo operativo può essere dimostrata mediante collaborazioni organizzative e presenza periodica, senza necessità di un trasferimento stabile dell’operatore economico.
  • La garanzia provvisoria per un raggruppamento costituendo deve essere intestata agli operatori economici che compongono il raggruppamento nel suo complesso; non è necessario che sia intestata individualmente alle persone fisiche che partecipano al raggruppamento in qualità di professionisti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.