Sentenza n. 1048/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5537/2024, depositata e resa pubblica il 19.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 13993/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.09.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.06.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 17 settembre 2024 e il ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale, nonché l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre domandato l'applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'inadempimento imputabile all'amministrazione impediscono a quest'ultima di avvalersi della propria inerzia. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento di bilancio e svolgere tutte le fasi contabili fino al pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di applicazione delle astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, era decorso inutilmente; ciò consentiva di procedere all'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La norma costituisce la base del beneficio economico della carta elettronica del docente, il cui controvalore deve essere riconosciuto in esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando essa imponga all'amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum.
- Quando il beneficio riconosciuto dal giudicato consiste in un'utilità pecuniaria fungibile e il termine per la sua fruizione è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore monetario, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, con il compito di subentrare all'amministrazione inadempiente decorso il termine assegnato per l'esecuzione, anche mediante delega a un funzionario dell'ufficio.
- L'applicazione della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutarne l'equità e può negarla in relazione alle circostanze concrete del caso.
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