Cassazione Penale, Ordinanza n. 34506/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 novembre 2025 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La censura non individuava concretamente gli elementi posti a fondamento della doglianza e, inoltre, non era stata proposta in modo specifico con l’atto di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e perché la questione sul trattamento sanzionatorio era stata introdotta per la prima volta in cassazione. La censura non consentiva di individuare i rilievi sottoposti al sindacato di legittimità; inoltre, non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, il punto della decisione non specificamente devoluto con l’appello era ormai stabile in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La sentenza dichiara inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per genericità e per la novità della questione, ma il testo non riporta un passaggio normativo riferito espressamente all’articolo.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che non indichi in modo concreto gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
- Non è deducibile per la prima volta in cassazione una questione non proposta in appello che non sia rilevabile d’ufficio: il punto della decisione non devoluto con l’impugnazione acquista stabilità secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum.
Come è indicizzato
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