Sentenza del 23/06/2017 n. 2052 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003 un credito IVA di 27.484 euro, compilando il quadro RX a rimborso, ma non aveva presentato il modello VR. Nel 2011 aveva comunque presentato un'istanza di rimborso, rimasta senza risposta, impugnando il successivo silenzio-rifiuto. L'Agenzia sosteneva che il modello VR fosse indispensabile per perfezionare la domanda e che la richiesta fosse tardiva. La controversia riguardava quindi la natura del modello VR e l'applicabilità del termine biennale di decadenza.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della manifestazione della volontà di ottenere il rimborso, l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, mediante il quadro RX. Il modello VR è stato qualificato come adempimento funzionale all'esigibilità e all'avvio della procedura di rimborso, non come elemento costitutivo del diritto. Di conseguenza, la mancata presentazione del modello VR non comportava la decadenza biennale, restando applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 30, d.P.R. n. 633/1972
"La domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dall'art. 30, secondo comma"
La richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA può essere validamente manifestata nella dichiarazione annuale, anche senza la presentazione del modello ministeriale VR.
Art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
"Il modello VR costituisce ... solo un presupposto per l'esigibilità del credito"
Il modello VR serve ad avviare o rendere esigibile la procedura amministrativa di rimborso, ma non costituisce il fatto generatore del diritto al rimborso già risultante dalla dichiarazione.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
"Termine biennale di decadenza"
Il termine biennale opera solo in via sussidiaria e residuale quando il diritto al rimborso non sia stato già esercitato mediante la dichiarazione o secondo le modalità previste dalla disciplina IVA.
Art. 2946 c.c.
"Prescrizione ordinaria decennale"
Una volta manifestato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la successiva presentazione del modello VR è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, non al termine biennale di decadenza.
Cass. civ., sez. trib., n. 20678/2014; n. 9941/2015; n. 20255/2015
"È sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR"
La giurisprudenza richiamata distingue tra il diritto sostanziale al rimborso, esercitato con la dichiarazione, e gli adempimenti amministrativi successivi necessari per ottenere materialmente il pagamento.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è esposto nella dichiarazione annuale e il contribuente manifesta la volontà di ottenerne il rimborso, tale indicazione può essere sufficiente a esercitare il diritto sostanziale.
- Un modello o adempimento amministrativo successivo può costituire una condizione di esigibilità o di avvio della procedura, senza necessariamente essere requisito per l'esistenza del diritto.
- La mancata presentazione del modello VR non determina automaticamente la decadenza biennale se il diritto al rimborso era già stato tempestivamente indicato in dichiarazione.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra il termine per esercitare il diritto al rimborso e il termine per completare gli adempimenti amministrativi necessari al pagamento.
- La soluzione può dipendere dalla disciplina vigente nell'anno interessato e dall'evoluzione della giurisprudenza; è quindi essenziale verificare la normativa applicabile ratione temporis e la documentazione dichiarativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2017Sentenza del 23/06/2017 n. 147 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2017Sentenza del 23/06/2017 n. 15695 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 giu 2017Sentenza del 23/06/2017 n. 15981 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 giu 2017Sentenza del 23/06/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 23 giu 2017Sentenza del 23/06/2017 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 23 giu 2017Sentenza del 23/06/2017 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →