Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27922/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. n. 119 del 2018 e della mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi dichiarato estinto il processo, precisando che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società cooperativa operante nel settore bar e caffè, con recuperi a fini II.DD. e IVA. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo antieconomica la gestione sociale e procedendo a una ricostruzione induttiva dei ricavi con applicazione di una percentuale di ricarico del 220% sul costo delle materie prime. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, non specificati nel testo, contro la sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il termine previsto dal comma 13, né risultava un diniego della definizione impugnato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base della rideterminazione induttiva del reddito per antieconomicità della gestione societaria

  • art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato come disciplina della definizione agevolata della lite tributaria

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 comporta l'estinzione del processo

  • art. 391 cod. proc. civ.

    menzionato quale possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza

  • art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • Quando la parte documenta la definizione agevolata della lite tributaria e non interviene nei termini una richiesta di trattazione, il giudizio di legittimità si estingue per effetto della disciplina speciale.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata opera automaticamente al decorso del termine previsto dalla legge, salvo che il processo venga riattivato nei modi e nei termini stabiliti dalla norma.
  • Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • La ricostruzione induttiva del reddito per antieconomicità della gestione e l'applicazione di percentuali di ricarico costituiscono il presupposto fattuale dell'accertamento, ma restano assorbite se il processo si estingue per sopravvenuta definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.