Cassazione Penale, Sentenza n. 36274/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva omessa e insufficiente motivazione in merito all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 3, contestando che la misura fosse fissata immotivatamente e in misura di gran lunga superiore al minimo edittale, essendo stata motivazione solo con un generico richiamo alla gravità della condotta
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto all'accordo di applicazione della pena e il giudice deve applicarle e motivarle indipendentemente dalla volontà delle parti. Ha altresì precisato che quando la durata della sospensione supera la media della forbice edittale è necessario che il giudice dia adeguata motivazione, richiamando i criteri di cui all'art. 218, comma 2, codice della strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione). Nel caso di specie la motivazione del GUP è stata ritenuta sufficiente in quanto ha evidenziato la gravità delle violazioni e le conseguenze lesive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). La Corte chiarisce che le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nell'accordo tra le parti e devono essere applicate e motivate autonomamente dal giudice
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, oggetto del procedimento. Il riferimento serve a inquadrare la fattispecie rilevante ai fini della commisurazione della sanzione accessoria
art. 218, comma 2, cod. strada
Fornisce i criteri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo futuro) che il giudice deve considerare per determinare la durata della sanzione accessoria; la Corte richiede che, se la misura supera la media edittale, il giudice espliciti il richiamo a tali parametri
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte conferma l'ammissibilità del ricorso contro la determinazione/omissione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di patteggiamento
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 444 cod. proc. pen.)
La modifica ha previsto la possibilità di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di fissarle per una durata determinata, ma la Corte ribadisce che la decisione sulla sanzione amministrativa accessoria rimane comunque di competenza del giudice e non negoziabile tra le parti
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente) sono autonome rispetto al patteggiamento: il giudice le applica e le motiva indipendentemente dall'accordo tra le parti
- Se la durata della sanzione accessoria resta nel minimo o entro la media edittale, la motivazione può essere sintetica; se supera la media edittale il giudice deve motivare specificamente richiamando i parametri dell'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione)
- Clausole del patteggiamento che incidono sul contenuto o durata delle sanzioni amministrative accessorie devono ritenersi inefficaci; la parte che ritenga la sanzione errata può proporre ricorso per cassazione
- In situazioni simili è utile che la motivazione del giudice colleghi esplicitamente la misura della sanzione accessoria ai criteri legislativi (art. 218 c.2 cds) per evitare impugnazioni fondate sull'omessa motivazione
- La parte soccombente nel ricorso per cassazione può essere condannata alle spese processuali; quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare quando la motivazione del giudice contiene riferimenti ai criteri normativi
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