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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36274/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva omessa e insufficiente motivazione in merito all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 3, contestando che la misura fosse fissata immotivatamente e in misura di gran lunga superiore al minimo edittale, essendo stata motivazione solo con un generico richiamo alla gravità della condotta

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto all'accordo di applicazione della pena e il giudice deve applicarle e motivarle indipendentemente dalla volontà delle parti. Ha altresì precisato che quando la durata della sospensione supera la media della forbice edittale è necessario che il giudice dia adeguata motivazione, richiamando i criteri di cui all'art. 218, comma 2, codice della strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione). Nel caso di specie la motivazione del GUP è stata ritenuta sufficiente in quanto ha evidenziato la gravità delle violazioni e le conseguenze lesive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). La Corte chiarisce che le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nell'accordo tra le parti e devono essere applicate e motivate autonomamente dal giudice

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, oggetto del procedimento. Il riferimento serve a inquadrare la fattispecie rilevante ai fini della commisurazione della sanzione accessoria

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Fornisce i criteri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo futuro) che il giudice deve considerare per determinare la durata della sanzione accessoria; la Corte richiede che, se la misura supera la media edittale, il giudice espliciti il richiamo a tali parametri

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte conferma l'ammissibilità del ricorso contro la determinazione/omissione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di patteggiamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 444 cod. proc. pen.)

    La modifica ha previsto la possibilità di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di fissarle per una durata determinata, ma la Corte ribadisce che la decisione sulla sanzione amministrativa accessoria rimane comunque di competenza del giudice e non negoziabile tra le parti

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente) sono autonome rispetto al patteggiamento: il giudice le applica e le motiva indipendentemente dall'accordo tra le parti
  • Se la durata della sanzione accessoria resta nel minimo o entro la media edittale, la motivazione può essere sintetica; se supera la media edittale il giudice deve motivare specificamente richiamando i parametri dell'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione)
  • Clausole del patteggiamento che incidono sul contenuto o durata delle sanzioni amministrative accessorie devono ritenersi inefficaci; la parte che ritenga la sanzione errata può proporre ricorso per cassazione
  • In situazioni simili è utile che la motivazione del giudice colleghi esplicitamente la misura della sanzione accessoria ai criteri legislativi (art. 218 c.2 cds) per evitare impugnazioni fondate sull'omessa motivazione
  • La parte soccombente nel ricorso per cassazione può essere condannata alle spese processuali; quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare quando la motivazione del giudice contiene riferimenti ai criteri normativi

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