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Sentenza

Sentenza n. 401/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, 19 aprile 2025, n. 269.

Giustizia amministrativa202600012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, n. 269 del 19 aprile 2025, relativa all'assegnazione della carta del docente per l'annualità 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, n. 269 del 19 aprile 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore corrispondente all'annualità 2024/2025. L'amministrazione si è costituita senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito della somma corrispondente all'annualità oggetto del giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere promosso, nel caso esaminato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine senza esecuzione, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere e predisporre la sostituzione commissariale.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna nei confronti dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'inadempimento e il giudicato impone un'attività esecutiva puntualmente individuabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione dell'atto o dell'attività dovuta entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta è ammissibile quale misura sostitutiva per il caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione diverso dall'organo rimasto inottemperante, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro il termine stabilito nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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