Ordinanza n. 49/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA di prot. n. AGEA.AGA.2024.0027864 del 17 aprile 2024, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, e relativi allegati; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto parte ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA relativa al versamento del prelievo esigibile nel regime delle quote latte e conseguente iscrizione nel Registro nazionale dei debiti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 aprile 2024, relativa al versamento del prelievo esigibile previsto dal regime delle quote latte, nonché gli atti connessi e, in particolare, gli eventuali provvedimenti di iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio rileva che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della causa.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito e, in caso affermativo, aggiornare la situazione della controversia, comunicando e documentando eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche AGEA dovrà verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su eventuali circostanze idonee a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice potrà desumere dalla mancata ottemperanza elementi anche in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse, valutando il comportamento processuale delle parti ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., con possibile dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato ai fini della prova e della decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata prosecuzione o coltivazione del giudizio può essere valutata dal giudice quale indice dell'attuale disinteresse alla decisione.
Massime di principio
- Quando, in una causa risalente, non risulti attività processuale recente idonea a dimostrare la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti volti ad accertare l'attualità dell'interesse e la sopravvenienza di fatti rilevanti.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori diretti a verificare la permanenza dell'interesse può essere valutata, unitamente al comportamento processuale della parte, quale elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e a fondare una successiva declaratoria di improcedibilità.
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