Parere n. 1513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. K10/1073843 del 4 settembre 2024, notificato il 10 novembre 2024, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto ministeriale del 4 settembre 2024, notificato il 10 novembre 2024, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, dell’art. 1 del d.P.R. n. 362 del 1994, dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 91 del 1992. Il diniego era stato adottato dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, fondata sulla pendenza di un procedimento penale per violazioni in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il ricorrente ha rappresentato la propria cooperazione con il Programma ISAF in Afghanistan, il riconoscimento dello status di rifugiato e il stabile inserimento sociale e lavorativo in Italia; ha inoltre contestato la qualificazione dei fatti come contrabbando e ha sostenuto di non essere stato consapevole della pendenza del procedimento penale quando aveva dichiarato l’assenza di procedimenti penali pendenti. La Sezione, non avendo ricevuto dal Ministero dell’interno la relazione istruttoria prescritta, non ha potuto esaminare le questioni di rito e di merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del parere, riservando ogni decisione in rito e nel merito. Ha ordinato al Ministero dell’interno di trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, comprensiva della prova della notificazione del provvedimento impugnato, della prova della notificazione del ricorso straordinario e delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni. La Sezione ha richiamato il diritto alla ragionevole durata anche del ricorso straordinario e ha avvertito che, in caso di ingiustificato inadempimento, potrà decidere l’affare allo stato degli atti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.
Osservazioni
Relazione istruttoria del Ministero dell’interno
In mancanza della relazione prescritta, la Sezione non può esprimere il parere sul ricorso. Il Ministero deve trasmettere entro novanta giorni una relazione rituale e documentata, completa della prova della notificazione del provvedimento impugnato e della prova della notificazione del ricorso straordinario.
Contraddittorio del ricorrente
La relazione istruttoria deve essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Ragionevole durata del ricorso straordinario
L’adempimento deve essere effettuato entro il termine assegnato anche per prevenire il pregiudizio erariale derivante dall’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato presentato direttamente secondo la disposizione richiamata.
art. 10-bis, l. n. 241/1990
Il Ministero ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cittadinanza, consentendogli di presentare memorie e documentazione.
art. 9, l. n. 91/1992
È indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dal diniego di cittadinanza; la Sezione non ha ancora esaminato nel merito la censura.
art. 1, d.P.R. n. 362/1994
È indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; il merito della censura è stato riservato.
art. 75, d.P.R. n. 445/2000
È richiamato con riferimento alla dichiarazione resa dal ricorrente sull’assenza di procedimenti penali pendenti; la Sezione non ha ancora valutato la relativa censura.
art. 6, comma 4, d.P.R. n. 91/1992
È indicato dal ricorrente quale ulteriore parametro violato; la questione è rimasta impregiudicata.
sentenza Corte costituzionale n. 63/2023
le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario
Il principio della ragionevole durata è applicabile anche al ricorso straordinario, con possibile rilevanza dell’eventuale ritardo ai fini dell’indennizzo.
sentenza CEDU, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
La Corte costituzionale vi ha richiamato l’indirizzo secondo cui le garanzie convenzionali, incluso l’art. 6 sulla ragionevole durata, si applicano anche al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente e di eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la mancata trasmissione della relazione istruttoria prescritta impedisce al Consiglio di Stato di esprimere il parere sul merito e giustifica la sospensione dell’adozione del parere con richiesta di integrazione documentale.
- La relazione istruttoria dell’amministrazione deve comprendere la documentazione necessaria a verificare la ritualità del procedimento, inclusa la prova della notificazione dell’atto impugnato e del ricorso straordinario.
- Prima della trasmissione della relazione istruttoria, l’amministrazione deve consentire al ricorrente di conoscerne il contenuto e di presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a venti giorni, assicurando il contraddittorio procedimentale.
- Nel ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può fissare un termine perentorio o comunque precisamente determinato per l’adempimento istruttorio dell’amministrazione e, in caso di ingiustificato inadempimento, riservarsi di decidere l’affare allo stato degli atti.
- Il principio della ragionevole durata dei procedimenti, desumibile dall’art. 6 CEDU secondo la giurisprudenza richiamata, si applica anche al ricorso straordinario e può rendere rilevante il ritardo dell’amministrazione sotto il profilo dell’eventuale indennizzo.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento ministeriale era stato adottato in relazione alla pendenza di un procedimento penale per violazioni in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici e per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Premesse e svolgimento del procedimento
L’interessato aveva presentato domanda di cittadinanza il 6 luglio 2022. Il Ministero, con comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 del 1° luglio 2024, aveva rappresentato l’impossibilità di accogliere la domanda sulla base degli esiti istruttori relativi al procedimento penale pendente.
Il ricorrente aveva partecipato al procedimento mediante memorie difensive e documentazione, ritenute dall’amministrazione non idonee a superare il giudizio negativo. Il diniego era stato quindi adottato il 4 settembre 2024 e notificato il 10 novembre 2024.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorso straordinario è stato fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, dell’art. 1 del d.P.R. n. 362 del 1994, dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 91 del 1992.
Il ricorrente ha valorizzato la cooperazione prestata con il Programma ISAF in Afghanistan, il riconoscimento dello status di rifugiato e il proprio stabile inserimento sociale e lavorativo in Italia. Quanto alla vicenda penale, ha contestato che i fatti potessero essere qualificati come contrabbando, sostenendo che si sarebbe trattato di un legittimo acquisto intra-comunitario. Ha inoltre affermato di non essere stato consapevole della pendenza del procedimento penale quando aveva dichiarato, nella domanda di cittadinanza, l’assenza di procedimenti penali pendenti.
Mancata relazione istruttoria
Il Ministero dell’interno non ha trasmesso la relazione istruttoria prescritta, nonostante due solleciti presidenziali del 29 settembre 2025 e del 17 giugno 2026. In assenza di tale relazione, la Sezione ha ritenuto di non poter esaminare il ricorso né formulare il parere sulle questioni di rito e di merito.
Adempimenti richiesti al Ministero
La Sezione ha disposto che il Ministero trasmetta entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria rituale e documentata, contenente:
- la prova della notificazione del provvedimento impugnato al ricorrente;
- la prova della notificazione del ricorso straordinario;
- le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente.
La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Ragionevole durata del procedimento
Il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che, in adesione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, ha riconosciuto l’applicabilità al ricorso straordinario delle tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi di cui all’art. 6.
Il rispetto del termine di novanta giorni è stato ritenuto indispensabile anche per prevenire un eventuale pregiudizio erariale derivante dal pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.
Esito interlocutorio
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento del Ministero, potrà decidere l’affare allo stato degli atti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente o eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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