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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso dell'imposta di registro pagata per una deliberazione di emissione di prestito obbligazionario del 27 febbraio 1981. Il motivo principale riguardava la violazione delle norme sui termini di decadenza: secondo l'Agenzia, la società aveva chiesto il rimborso oltre il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75, e non poteva beneficiare retroattivamente delle disposizioni più favorevoli del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso. L'imposta era stata pagata il 6 aprile 1981, mentre la domanda di rimborso era stata presentata il 24 settembre 1984, oltre il termine triennale di decadenza. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79

    Le disposizioni più favorevoli ai contribuenti [...] hanno effetto anche per gli atti [...] anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza; [...] al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso.

    Le disposizioni più favorevoli del nuovo testo unico possono applicarsi agli atti anteriori solo se, alla data di entrata in vigore, era ancora pendente una controversia o non era scaduto il termine di decadenza dell'amministrazione; per i rimborsi di imposte già pagate è inoltre necessario che fosse già pendente una controversia o fosse stata presentata una domanda di rimborso.

  • D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75

    La restituzione dell'imposta e della sopratassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento.

    La richiesta di rimborso dell'imposta di registro deve essere presentata entro tre anni dal pagamento, salvo la specifica ipotesi dei contratti a prezzo indeterminato. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal diritto al rimborso.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente di proporre ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti tributari, i termini di decadenza per chiedere il rimborso devono essere rispettati anche quando una normativa successiva introduce un trattamento più favorevole.
  • Una norma retroattiva favorevole al contribuente non riapre automaticamente termini già scaduti: occorre verificare le condizioni specifiche previste dalla disciplina transitoria.
  • Per i rimborsi di imposte già pagate, è essenziale controllare se alla data di entrata in vigore della nuova normativa fosse già stata presentata una domanda di rimborso o fosse pendente una controversia.
  • Il termine triennale per il rimborso decorre, in linea generale, dalla data del pagamento dell'imposta; una domanda presentata oltre tale termine può essere respinta per decadenza senza esaminare il merito della pretesa.
  • Quando la decadenza è evidente e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

Testo integrale

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