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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14228/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale con accertamento della responsabilità per il reato di minaccia aggravata (art. 612 c.p.). I motivi di ricorso erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 612 c.p. e sull'applicazione dell'aggravante (art. 339 c.p.); 2) errata applicazione della legge e vizio di motivazione nel calcolo della pena; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo (riguardanti la sussistenza del reato e il diniego delle attenuanti generiche) ritenendoli attinenti al merito e adeguatamente motivati dal giudice di merito. Ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo a un errore di calcolo del trattamento sanzionatorio: il giudice di merito aveva applicato incrementi che hanno determinato un aumento della pena superiore a quello consentito dall'art. 99, comma 4, c.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; la pena è stata rideterminata in mesi uno e giorni tre di reclusione. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le censure sulla sussistenza del reato fossero inammissibili e manifestamente infondate in quanto attinenti al merito e già esaurientemente valutate dal giudice di merito

  • art. 339 cod. pen.

    La Corte di merito ha correttamente motivato l'applicazione della circostanza aggravante richiamata, spiegando altresì la procedibilità d'ufficio

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce il limite dell'aumento applicabile (fino a due terzi) per l'effetto della recidiva; la Cassazione ha rilevato un superamento di tale limite nella determinazione della pena da parte del giudice di merito, motivo per cui ha annullato e rideterminato il trattamento sanzionatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il giudizio sulle attenuanti è prevalentemente di fatto e la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non censurabile in sede di legittimità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli); Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule)

    Richiamate per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione non contraddittoria che indichi gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti purché sia dato conto delle ragioni fondamentali

Massime di principio

  • Le censure che riproducono questioni di merito già decise dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione: è necessario prospettare questioni di diritto o vizi di motivazione chiari e specifici
  • Errori di calcolo del trattamento sanzionatorio (somme, aumenti, applicazione di aggravanti/recidiva) sono rilevabili in sede di legittimità e, se accertati, possono portare all'annullamento parziale della sentenza e alla rideterminazione della pena senza rinvio
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto; la Cassazione verifica la logicità e la non contraddittorietà della motivazione, ma non sostituisce la valutazione del merito se questa è adeguatamente motivata
  • L'art. 99 c.p., comma 4, pone limiti quantitativi agli aumenti riferibili a recidiva e circostanze simili: il rispetto di questi limiti deve essere verificato nel calcolo della pena per evitare l'applicazione di un trattamento sanzionatorio superiore a quello consentito
  • In caso di annullamento limitato (ad es. solo sul trattamento sanzionatorio) la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena quando l'errore è meramente aritmetico o di diritto e i presupposti per la rideterminazione sono chiari dagli atti

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