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Sentenza

Sentenza del 05/11/2019 n. 28335 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la responsabilità della società importatrice per il mancato pagamento di diritti doganali pari a Euro 356.600,97. Secondo l'Amministrazione, le merci tunisine erano state introdotte irregolarmente nel territorio dell'Unione mediante dichiarazioni IM7 utilizzate fraudolentemente, senza successiva estrazione regolare dal deposito doganale tramite dichiarazioni IM4 e senza pagamento dei dazi. Inoltre, presso la società erano state rinvenute bollette IM4 con timbri e firme falsificati e bollette duplicate. L'Agenzia sosteneva che l'importatrice fosse debitrice dell'obbligazione doganale anche se aveva operato tramite uno spedizioniere e anche se aveva anticipato a quest'ultimo l'importo dei diritti, poiché i rapporti interni tra importatore e spedizioniere non incidono sul debito doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all'omessa motivazione, perché non conforme ai requisiti del nuovo articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata l'esclusione della responsabilità della società basata sulla sua buona fede e sull'assenza di partecipazione materiale alle falsificazioni. In caso di introduzione irregolare o di sottrazione della merce al controllo doganale, l'obbligazione doganale sorge per effetto del fatto illecito e l'importatore, inteso come colui per conto del quale la merce è stata introdotta, risponde indipendentemente dall'elemento intenzionale e dalla propria buona fede. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 201 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)

    L'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione doganale e si collega soggettivamente all'autore della dichiarazione.

    La responsabilità deriva dalla presentazione di una dichiarazione valida per l'immissione in libera pratica e ricade sul dichiarante, indipendentemente dal rapporto con la merce.

  • Art. 202 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)

    La responsabilità per introduzione irregolare si configura anche nel caso di dichiarazione fittizia meramente strumentale all'introduzione irregolare, equiparabile a una non dichiarazione.

    L'introduzione irregolare comprende sia l'ingresso di merci senza dichiarazione sia l'uso di una dichiarazione fittizia o priva di effettiva relazione con le merci. L'importatore è debitore dell'obbligazione doganale anche se in buona fede e anche quando si avvale di uno spedizioniere.

  • Art. 203 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)

    L'obbligazione doganale sorge in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione.

    La sottrazione al controllo doganale comprende ogni azione od omissione che impedisca, anche temporaneamente, all'autorità doganale di accedere alla merce e svolgere i controlli. Per l'importatore, la responsabilità prescinde dall'intenzione e dalla buona fede; la conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità è richiesta invece per altri soggetti, quali partecipanti, acquirenti o detentori.

  • Art. 204 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)

    È richiamato tra le ipotesi in cui l'obbligazione doganale nasce dall'inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale, senza dipendere necessariamente da una dichiarazione valida.

  • Art. 205 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)

    È richiamato tra le ulteriori fattispecie di insorgenza dell'obbligazione doganale derivanti dalla violazione della disciplina doganale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo il parametro dell'omessa motivazione non conforme alla versione applicabile dell'articolo 360, comma 1, n. 5. Il secondo motivo è stato esaminato come censura di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi del n. 3.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda e la loro collocazione nei giudizi di merito.

  • Art. 369, comma 2, n. 2 e n. 4, e comma 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo sufficiente la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio quando gli atti sono già acquisiti al fascicolo processuale o comunque nella disponibilità del giudice.

Massime di principio

  • L'importatore può essere chiamato a rispondere dei dazi non pagati quando la merce è stata introdotta irregolarmente o sottratta al controllo doganale, anche se le falsificazioni o le irregolarità sono state materialmente commesse dallo spedizioniere.
  • La buona fede dell'importatore e il pagamento anticipato delle somme allo spedizioniere non eliminano, nei rapporti con l'Amministrazione doganale, l'obbligazione tributaria. Tali circostanze possono rilevare soltanto nei rapporti interni per ottenere il rimborso o il risarcimento dallo spedizioniere responsabile.
  • Una dichiarazione doganale fittizia, falsificata o non riferibile alle merci effettivamente importate può essere trattata come mancata dichiarazione e determinare l'insorgenza del debito doganale.
  • La sottrazione al controllo doganale è una fattispecie oggettiva: non è necessario dimostrare un intento fraudolento per far sorgere l'obbligazione, soprattutto nei confronti di chi ha introdotto o importato la merce.
  • Per gli intermediari, sub-spedizionieri, acquirenti o detentori diversi dall'importatore, la responsabilità può richiedere la prova che sapessero o dovessero ragionevolmente sapere dell'irregolarità.
  • Chi importa tramite rappresentanti o spedizionieri dovrebbe conservare documentazione verificabile delle dichiarazioni doganali, dei pagamenti e della corrispondenza tra fatture, bollette e merci, poiché l'incarico a un intermediario non trasferisce automaticamente il rischio del debito doganale verso l'Amministrazione.

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