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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18969/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia riguarda il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato da una lavoratrice che aveva prestato servizio come maestra d’infanzia presso un Comune dal 2008 al 2016 e che, cessato quel rapporto, era stata riassunta presso il MIUR con un nuovo rapporto di lavoro senza soluzione di continuità temporale. La Corte d’appello aveva confermato il riconoscimento del TFR, ritenendo applicabile ai dipendenti pubblici l’art. 2120 c.c. e quindi esigibile il trattamento alla cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla successiva riassunzione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 335/1995, dell’Accordo Quadro del 29.7.1999, del d.P.C.M. 20.12.1999 e dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998. Secondo il ricorrente, il regime del TFR dei dipendenti pubblici presenterebbe differenze strutturali rispetto a quello privatistico, in particolare quanto a finanziamento, soggetto debitore e accantonamento figurativo, tali da imporne la qualificazione come prestazione di natura previdenziale e non retributiva. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che il ricorso non offriva argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato già affermato dalle Sezioni Unite e ribadito da successive pronunce. Secondo tale orientamento, nella vigenza dell’art. 2, comma 5, l. n. 335/1995, il TFR dei dipendenti pubblici è soggetto al medesimo regime dell’art. 2120 c.c. e deve essere corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore sia stato riassunto immediatamente in un nuovo rapporto senza soluzione di continuità temporale. La Corte ha inoltre sottolineato che il d.P.C.M. 20.12.1999 collega la liquidazione del trattamento alla cessazione dal servizio secondo la disciplina della legge n. 297/1982, e dunque alla cessazione giuridica del rapporto, non alla cessazione dell’iscrizione al fondo gestito dall’INPS. Ne è conseguito il rigetto del ricorso con condanna dell’INPS alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 335/1995

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo inserisce nel sistema che conduce ad applicare al TFR pubblico il regime dell'art. 2120 c.c., nonostante le peculiarità organizzative del fondo.

  • Accordo Quadro del 29.7.1999

    Considerato dalla Corte come fonte che non esclude l'applicazione del criterio della cessazione del rapporto di lavoro quale presupposto di esigibilità del TFR.

  • d.P.C.M. 20.12.1999

    La Corte vi legge che il trattamento di fine rapporto è liquidato dall'INPS alla cessazione dal servizio secondo la legge n. 297/1982; ciò conferma che conta la cessazione giuridica del rapporto di lavoro.

  • art. 26, comma 19, l. n. 448/1998

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è sviluppata una diversa lettura utile a superare l'orientamento consolidato.

  • art. 2120 c.c.

    È la norma di riferimento applicabile anche al TFR dei dipendenti pubblici; il trattamento diviene esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato senza adeguati argomenti per mutarlo.

  • art. 1, comma 6, d.P.C.M. 20.12.1999

    Prevede che il trattamento di fine rapporto sia liquidato dall'INPS alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo la legge n. 297/1982.

  • art. 2 d.P.C.M. 20.12.1999

    Stabilisce, per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, l'applicazione delle regole della legge n. 297/1982, confermando il criterio della cessazione del rapporto.

  • legge 29 maggio 1982 n. 297

    Richiamata come disciplina di riferimento per la liquidazione del TFR alla cessazione del servizio/rapporto.

Massime di principio

  • Nel sistema del TFR dei dipendenti pubblici, l'esigibilità del trattamento va ancorata alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione dell'iscrizione al fondo o alla permanenza della contribuzione figurativa.
  • La riassunzione immediata del lavoratore presso un diverso datore pubblico, senza soluzione di continuità temporale, non esclude il diritto alla liquidazione del TFR maturato per il rapporto cessato.
  • Quando la censura si pone in frontale contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione e non introduce argomenti giuridici idonei a rimetterlo in discussione, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Le peculiarità del regime di finanziamento e di gestione del TFR pubblico non sono, da sole, sufficienti a mutarne la natura ai fini dell'esigibilità, se la disciplina applicabile continua a rinviare al modello dell'art. 2120 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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