Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34566/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il rito semplificato di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha inciso ulteriormente sul merito della responsabilità, già definita con condanna per il reato riqualificato in tentativo di furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'esito di giudizio abbreviato, in primo grado un imputato è stato ritenuto responsabile di un tentativo di furto aggravato, in continuazione con la recidiva, a seguito di riqualificazione del fatto originariamente contestato come rapina aggravata. In appello, le parti hanno definito la causa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. concordando la pena in due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 80 di multa, con rinuncia dell'imputato a tutti i motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbe stata applicata la massima riduzione di pena prevista per il delitto tentato. La Corte ha però rilevato che la pena applicata corrispondeva a quella concordemente richiesta dalle parti ed era stata ritenuta congrua dal giudice di appello, sicché la doglianza non poteva essere scrutinata nel merito e il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato per qualificare il fatto come delitto tentato

  • art. 624 c.p.

    norma del furto, utilizzata nella riqualificazione del fatto

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante del furto contestata nella riqualificazione

  • art. 99, comma 4 c.p.

    richiamato quale recidiva contestata/ritenuta

  • art. 628, comma 2 c.p.

    norma originariamente contestata all'imputato, poi diversamente qualificata in sentenza

  • art. 599-bis c.p.p.

    base procedurale della decisione di appello resa a seguito di accordo delle parti sulla pena

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 624 c.p.

    reato-base della riqualificazione del fatto

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante richiamata nella decisione di merito

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è definita ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio, la doglianza in cassazione che attiene alla mera quantificazione della pena incontra un sindacato fortemente limitato, specie se la pena applicata coincide con quella concordata e sia stata ritenuta congrua dal giudice di merito.
  • In presenza di rinuncia dell'imputato a tutti i motivi non inerenti al trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle strettamente attinenti alla pena nei limiti consentiti dall'accordo processuale.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione alle ragioni dell'inammissibilità.
  • La richiesta di applicare la massima riduzione di pena per il tentativo non è di per sé idonea a fondare l'accoglimento del ricorso quando la pena è stata determinata consensualmente tra le parti e vagliata come congrua dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.