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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32177/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva presentato al Comune una dichiarazione di inagibilità di alcuni immobili, corredata da perizia tecnica di parte, chiedendo il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile IMU e, per effetto del richiamo normativo, della TASI, con riferimento a più annualità. Il Comune, a seguito di sopralluoghi e di atti istruttori, aveva riconosciuto l'inagibilità solo di una porzione del compendio e aveva invece ritenuto utilizzati e/o agibili altri locali, respingendo il riesame e mantenendo gli avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello il Comune aveva ottenuto un accoglimento parziale, con riconoscimento solo limitato dell'inagibilità. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. 201/2011 e del regolamento comunale IMU, sostenendo che la perizia allegata e la dichiarazione sostitutiva avrebbero dovuto valere a provare l'inagibilità e che l'accertamento comunale sarebbe stato illegittimo; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato adeguatamente la perizia di parte e i verbali di sopralluogo; 3) violazione degli artt. 10 e 12 L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale in occasione del sopralluogo; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della L. 241/1990 nonché dello Statuto del contribuente per omessa pronuncia sulla censura relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che l'autodichiarazione e la perizia di parte non sostituiscono l'accertamento dell'ente impositore e hanno al più valore di allegazioni difensive o indiziarie; dall'altro, che la CTR aveva fondato il proprio convincimento su risultanze di fatto non efficacemente censurate, in particolare sull'utilizzo del compendio immobiliare per residenza, attività commerciale e deposito, circostanza incompatibile con l'agevolazione richiesta. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale perché l'IMU non è tributo armonizzato, e ha dichiarato inammissibile la censura sull'omessa pronuncia/motivazione per errata deduzione del vizio e difetto di autosufficienza. Il contribuente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 214/2011

    la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    La riduzione compete solo se l'immobile è dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato; l'autodichiarazione è ammessa ma non sostituisce il potere di accertamento del Comune.

  • art. 1, comma 675, L. 147/2013

    La base imponibile della TASI è la medesima stabilita per l'IMU.

  • art. 6 del regolamento IMU del Comune di Cantù

    Il regolamento comunale specifica i requisiti di inagibilità/inabitabilità, richiedendo una fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    È richiamato come base della dichiarazione sostitutiva che il contribuente può presentare in alternativa alla perizia comunale.

  • artt. 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è configurato in via generale per i tributi non armonizzati come l'IMU.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello va dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo, dichiarando inammissibili i motivi che confondono i relativi vizi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, il contribuente deve dimostrare non solo il degrado dell'immobile, ma anche la sua effettiva non utilizzazione; l'uso di fatto del bene è di per sé incompatibile con la riduzione della base imponibile.
  • La dichiarazione sostitutiva del proprietario e la perizia di parte non hanno efficacia probatoria piena e non vincolano il Comune: costituiscono elementi difensivi o indiziari che il giudice di merito valuta liberamente insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare una perizia stragiudiziale in quanto tale, né sollecitare una nuova valutazione del merito; il 'fatto decisivo' deve essere un preciso accadimento storico, non un elemento istruttorio o una deduzione difensiva.
  • Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; quindi la mancata partecipazione del contribuente a un sopralluogo non determina di per sé invalidità dell'atto.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra un vizio di cui all'art. 112 c.p.c. e va dedotta come error in procedendo, con puntuale autosufficienza del ricorso.
  • Se la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale autonomo non specificamente censurato, il ricorso per cassazione che contesti solo la valutazione delle prove è inammissibile o infondato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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