Corte di giustizia, Ordinanza C-406/24
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell' 11 settembre 2025. — RC contro VertretungsNetz. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz. — Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Procedura nazionale per la nomina di un rappresentante per una persona con disabilità mentale – Difficoltà di trovare un rappresentante adeguato – Dubbi sul carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi all’organismo di rinvio. — Causa C-406/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza, non entra nel merito delle questioni sollevate dal Bezirksgericht Linz sulla disciplina austriaca della nomina dell’amministratore di sostegno. Ritiene infatti che la domanda non soddisfi i requisiti di ricevibilità, perché non spiega il collegamento tra le disposizioni invocate e il diritto dell’Unione. Di conseguenza, il rinvio è dichiarato manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per carenza di collegamento tra le questioni sollevate e il diritto dell’Unione, nel procedimento sulla nomina di un amministratore di sostegno per una persona con disabilità mentale.
La questione giuridica
Se gli articoli 274 e 275 ABGB, che disciplinano la nomina di un amministratore di sostegno e consentono a notai e avvocati di rifiutare l’incarico quando la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche, siano compatibili: 1) con gli articoli 3, 4, 5, 12, 19 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 2) con gli articoli 1, 20, 21 e 26 della Carta; 3) con i principi generali del diritto dell’Unione di uguaglianza, non discriminazione, effetto utile e tutela giurisdizionale effettiva; e, in via preliminare, se il giudice del rinvio sia un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio quando il giudice nazionale non indica in modo sufficiente il nesso tra le disposizioni internazionali o della Carta invocate e una specifica norma del diritto dell’Unione applicabile alla controversia; in particolare, la Corte non può pronunciarsi su norme della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità se non è dimostrato che esse rientrano nel diritto dell’Unione, né su Carta e principi generali se la situazione non ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 1, 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 3, 4, 5, 12, 19 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
- Decisione 2010/48/CE del Consiglio
- Articoli 271, 272, 274 e 275 dell’ABGB
Rinvio pregiudiziale sulla nomina di un amministratore di sostegno e ricevibilità della domanda
La Corte di giustizia, Sesta Sezione, si pronuncia con ordinanza su una domanda pregiudiziale del Bezirksgericht Linz, nell’ambito di un procedimento avviato d’ufficio per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di RC. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se la disciplina austriaca contenuta negli articoli 271, 272, 274 e 275 ABGB sia compatibile con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con la Carta e con i principi generali del diritto dell’Unione.
Contesto fattuale e normativo nazionale
Il procedimento principale riguarda la possibile nomina di un amministratore di sostegno per RC, persona con difficoltà connesse a una malattia mentale o alterazione analoga della capacità decisionale. La normativa austriaca prevede che il giudice possa nominare un amministratore di sostegno solo per singoli affari o determinate categorie di affari; la nomina segue un ordine di preferenza che privilegia prima persone già designate o vicine alla persona interessata, poi associazioni di protezione degli adulti e infine, in mancanza, notai o avvocati.
Il punto critico emerso nel procedimento nazionale è che nessuna delle persone o associazioni indicate in via preferenziale ha accettato l’incarico, e neppure notai o avvocati hanno accettato, ritenendo che la gestione degli affari di RC non richiedesse principalmente conoscenze giuridiche, circostanza che consente loro di rifiutare l’incarico ai sensi dell’articolo 275, punto 1, ABGB.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il Bezirksgericht Linz sottopone alla Corte otto quesiti, che possono essere riassunti come segue:
- compatibilità degli articoli 274 e 275 ABGB con i principi generali della Convenzione ONU richiamati dall’articolo 3;
- compatibilità con gli obblighi generali di attuazione e adeguamento dell’articolo 4;
- compatibilità con il principio di non discriminazione dell’articolo 5;
- compatibilità con il riconoscimento della capacità giuridica e del sostegno all’esercizio di tale capacità di cui all’articolo 12;
- compatibilità con il diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale dell’articolo 19;
- compatibilità con il diritto a un adeguato livello di vita e di protezione sociale dell’articolo 28;
- compatibilità con gli articoli 1, 20, 21 e 26 della Carta;
- compatibilità con i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare uguaglianza, non discriminazione, effetto utile e tutela giurisdizionale effettiva.
Ragionamento della Corte sulla competenza e sulla ricevibilità
La Corte rileva anzitutto che, pur senza dover decidere se il giudice del rinvio possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la domanda è comunque irricevibile per altri motivi.
Quanto alle prime sei questioni, la Corte ricorda che può interpretare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità solo quando le disposizioni invocate rientrano in un settore nel quale l’Unione ha esercitato la propria competenza oppure in un ambito ampiamente coperto dal diritto dell’Unione. Nel caso di specie, il giudice del rinvio non dimostra l’esistenza di un collegamento tra gli articoli della Convenzione menzionati e una specifica disposizione del diritto dell’Unione, né spiega se tali norme convenzionali siano applicabili a situazioni rientranti nel diritto dell’Unione oltre che nel diritto nazionale. Per questo motivo la domanda non soddisfa i requisiti di chiarezza e completezza richiesti dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
Quanto alla settima e all’ottava questione, la Corte osserva che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Il giudice del rinvio non indica alcuna norma del diritto dell’Unione diversa dalla Carta o dai principi generali che disciplini la situazione controversa, né spiega il collegamento tra la normativa nazionale e una disciplina dell’Unione. Di conseguenza, anche queste questioni sono manifestamente irricevibili.
Decisione e dispositivo
La Corte applica l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura e dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile, senza esaminare il merito delle questioni sostanziali sulla disciplina austriaca dell’amministrazione di sostegno.
Effetti pratici per il professionista
La pronuncia non offre una risposta interpretativa sul contenuto della Convenzione ONU o della Carta in materia di amministrazione di sostegno. Il suo rilievo pratico è soprattutto processuale: ribadisce che, in un rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale deve indicare con precisione la base normativa dell’Unione rilevante e il nesso tra tale base e la disciplina interna, altrimenti la domanda è dichiarata irricevibile. Questo vale in particolare quando il giudice invochi la Carta o una convenzione internazionale a cui l’Unione è parte, ma non chiarisca perché la controversia rientri nell’ambito del diritto dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 set 2025Corte di giustizia, Sentenza C-59/23
- Sentenza · 11 set 2025Corte di giustizia, Sentenza C-687/23
- Sentenza · 11 set 2025Corte di giustizia, Sentenza C-764/23
- Sentenza · 11 set 2025Corte di giustizia, Sentenza C-802/23
- Sentenza · 11 set 2025Corte di giustizia, Sentenza C-5/24
- Sentenza · 11 set 2025Corte di giustizia, Sentenza C-38/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →