Cassazione Penale, Sentenza n. 48326/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Verona per il reato di detenzione ai fini di spaccio (artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90) in relazione al ritrovamento di circa 168,3 kg di marijuana nel camper del ricorrente e altri 2,235 kg in un capannone. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, lett. b), c.p.p.) e carenza motivazionale ex art. 275, commi 1 e 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale si era basato unicamente sulla gravità del fatto e sui precedenti, senza dimostrare l'incapacità di rispettare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Venivano richiamati la natura non particolarmente allarmante di alcuni precedenti, la loro vetustà, l'applicazione in passato di misure alternative (sospensione della pena, arresti domiciliari) e si eccepiva la mancata valutazione del ruolo assunto dal ricorrente e degli elementi emersi nell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Venezia congrua e completa: la necessità della custodia cautelare in carcere è stata fondata non solo sulla gravità del reato e sui precedenti, ma anche su elementi concreti quali il quantitativo rilevante di stupefacente (circa 170 kg) che implica collegamenti organizzativi, la modalità autonoma di detenzione, la modificazione professionale del veicolo per occultare la droga, il possesso di 20.000 euro in contanti e la continuità criminale e l'indifferenza del ricorrente rispetto agli interventi giudiziari. Per tali ragioni è stata esclusa l'idoneità della misura meno afflittiva (arresti domiciliari anche con presidio elettronico). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il sindacato sul provvedimento cautelare: il Tribunale è adito ai sensi di tale disposizione per il riesame del provvedimento del GIP.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso per violazione di legge; utilizzata dal ricorrente per censurare la motivazione del riesame. La Corte ricorda che il sindacato in Cassazione è limitato a profili di legittimità e logicità della motivazione.
art. 275, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Disciplina la misura cautelare e l'obbligo di motivare l'applicazione della custodia in carcere rispetto alle misure meno afflittive. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente dimostrato l'inidoneità delle misure alternative per i motivi fattuali esposti.
artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Norme sulla normativa sugli stupefacenti richiamate per il reato contestato (detenzione e aggravanti). La gravità del fatto (quantitativo elevato) è stata considerata indice di collegamenti organizzativi e della pericolosità.
art. 624-bis cod. pen.
Richiamato in relazione a un precedente del ricorrente: la Corte segnala che l'esistenza di precedenti e di misure alternative passate non impedisce, alla luce di nuovi elementi, la conferma della custodia cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. finali
Norma richiamata nei compiti di Cancelleria per gli adempimenti consequenziali al provvedimento di questa Corte.
Massime di principio
- La sola gravità del reato e i precedenti non sono gli unici elementi valutabili: quantità dello stupefacente, modalità di occultamento, professionalità nelle modifiche al mezzo e consistenti somme di denaro sono indici rilevanti di collegamenti organizzativi e pericolosità che giustificano la custodia cautelare.
- Per giustificare una misura meno afflittiva (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico) è necessario dimostrare concretamente l'affidabilità del soggetto e l'assenza di elementi che rendano probabile la reiterazione del reato o l'ostacolo alle indagini; la valutazione deve essere complessiva e motivata.
- Precedenti penali vetusti o riguardanti reati di minore allarme sociale possono essere attenuanti nel giudizio complessivo, ma non escludono automaticamente la pericolosità se emergono fattori nuovi e gravi connessi al fatto oggetto di indagine.
- In sede di riesame e di Cassazione il sindacato si concentra sulla logicità e completezza della motivazione: l'impugnante deve indicare vizi specifici di illogicità o mancanza di motivazione per ottenere accoglimento.
- La presenza di elementi indiziari che suggeriscono l'inserimento stabile in contesti criminali organizzati aumenta la probabilità che le misure meno afflittive siano ritenute inadeguate.
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