Cassazione Civile, Ordinanza n. 28148/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2010 notificato nel 2016 dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il giudizio di merito era stato dichiarato inammissibile perché il ricorso introduttivo era stato ritenuto proposto dall'ex legale rappresentante della società estinta, con conseguente difetto di legittimazione processuale. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 100, 83 e 110 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1367 c.c., sostenendo che dall'atto introduttivo e dalla procura emergeva che il ricorso era stato proposto da lui in qualità di ex socio, non come rappresentante della società estinta; ha inoltre censurato l'interpretazione apodittica data dalla CTR alla qualifica riportata nell'atto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del litisconsorzio necessario, per non essere stati evocati in giudizio gli altri ex soci della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva attribuito in modo apodittico all'espressione contenuta nel ricorso il significato di proposizione dell'azione quale legale rappresentante della società estinta, senza svolgere alcuna motivazione e senza valutare la procura alle liti, nella quale non vi era alcun richiamo alla società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché relativo a una questione non esaminata dal giudice di merito e da riproporre in sede di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge per censurare l'erronea qualificazione processuale attribuita al ricorrente dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata dedotta la nullità processuale per la mancata integrazione del litisconsorzio necessario, questione tuttavia assorbita.
art. 100 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla legittimazione ad agire e sull'interesse ad agire.
art. 83 c.p.c.
Richiamato in relazione alla procura alle liti e alla corretta spendita della qualità processuale.
art. 110 c.p.c.
Richiamato in tema di successione nel processo a seguito dell'estinzione della società.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la qualificazione contenuta nell'atto introduttivo.
art. 1367 c.c.
Richiamato quale criterio interpretativo per preferire il significato dell'atto che ne consenta l'efficacia.
Massime di principio
- Nel valutare la legittimazione processuale di chi agisce in giudizio dopo l'estinzione di una società, il giudice di merito deve interpretare l'atto introduttivo e la procura nel loro complesso, senza attribuire alla sola formula usata una portata incompatibile con il resto dell'atto.
- L'interpretazione dell'atto processuale non può essere apodittica: se il giudice ritiene che la parte abbia agito in una determinata qualità, deve esplicitare le ragioni dell'interpretazione seguita e confrontarsi con gli elementi testuali contraddittori, inclusa la procura alle liti.
- In presenza di una società cancellata dal registro delle imprese, la questione della legittimazione o del subentro processuale deve essere affrontata alla luce della reale qualità con cui il ricorso è stato proposto, e non in base a una mera etichetta formale.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito, come quella relativa al litisconsorzio necessario, restano assorbite in cassazione e devono essere riproposte al giudice del rinvio.
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