Cassazione Penale, Sentenza n. 51601/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) errore di diritto e di motivazione perché all'imputato sarebbe ascrivibile al massimo una colpa generica e non la violazione di norme sulla sicurezza della circolazione, con conseguente estinzione del reato per prescrizione; (2) censura della ritenuta violazione degli artt. 142 e 143 del Codice della Strada: si contestava che la velocità dell'auto (57 km/h secondo il perito del giudice, 46 km/h secondo il consulente del PM) fosse illegittimamente considerata eccessiva rispetto al limite del tratto (tipo F, 90 km/h salvo ordinanza), e che lo spostamento verso il centro della carreggiata fosse giustificato dalla presenza di una podista sul margine destro, ossia una deroga legittima all'obbligo di tenere la destra; (3) vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe adottato senza adeguata spiegazione le conclusioni del consulente del PM (secondo cui l'auto era "ampiamente contromano" al momento dell'urto) disattendendo la perizia del CTU del Tribunale che invece collocava l'urto sulla linea di mezzeria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il terzo motivo in parte fondato quanto al vizio di motivazione (la Corte d'appello ha dato prevalenza alle conclusioni del consulente del PM senza confrontarsi adeguatamente con la perizia del Tribunale), ma ha ritenuto il vizio non idoneo ad intaccare l'intera decisione perché il convincimento dei giudici di merito poggia anche su altre e autonome ragioni. In particolare i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che l'imputato non aveva regolato la velocità con le cautele richieste (richiamo all'art. 141 C.d.S.) e avrebbe avuto il tempo di rientrare dopo il sorpasso della podista prima di imboccare la curva pericolosa. Il motivo relativo alla prescrizione è stato respinto: i fatti risalgono al 29/06/2012 e, alla luce delle modifiche normative richiamate, il reato di omicidio colposo aggravato dalle norme sulla circolazione stradale ha un termine di prescrizione di 17 anni e 6 mesi. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata: la condanna per il reato di cui all'art. 589, comma 1, c.p., aggravato dalla violazione dell'art. 143 d.lgs. 285/1992; applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante; pena condizionalmente sospesa di 4 mesi di reclusione; sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente per 8 mesi. Infine la Cassazione ha confermato che la sostituzione/aggiunta di profili di colpa in procedimenti colposi non ha violato il diritto di difesa, atteso che l'imputato ha potuto difendersi pienamente.
Norme richiamate
art. 589 c.p. (omicidio colposo)
La condotta colposa che cagiona la morte costituisce omicidio colposo. Nel caso di specie è stata ritenuta la responsabilità ai sensi del primo comma; le attenuanti generiche sono state riconosciute e prevalenti sull'aggravante.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 143
Obbligo di tenere la destra e di non invadere la corsia opposta salvo casi di necessità; i giudici hanno ritenuto violato tale obbligo perché l'imputato si era spostato verso il centro della carreggiata senza adottare le cautele necessarie per rientrare prima della curva pericolosa.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 142
Norma sui limiti di velocità; il ricorrente ha contestato la valutazione della velocità e il riferimento a un limite locale, ma la Corte ha ritenuto ininfluente la contestazione documentale proposta dopo la sentenza e ha valorizzato la valutazione peritale in dibattimento.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 141
Obbligo generale di regolare la velocità in rapporto alle condizioni della strada, della visibilità e del traffico; i giudici hanno fatto leva su questa norma per affermare che l'imputato doveva adeguare la velocità per poter rientrare dopo il sorpasso e non entrare in situazione di pericolo nella curva.
art. 157 c.p. e modifiche introdotte con d.l. 23/05/2008 n. 92 (convertito)
Richiamata nella parte relativa alla prescrizione: le modifiche normative hanno inciso sui termini di prescrizione dei reati colposi stradali e, per i fatti del 2012, la prescrizione non è maturata essendo il termine pari a 17 anni e 6 mesi.
art. 516 c.p.p. (contestazione suppletiva) e art. 521 c.p.p. (correlazione tra imputazione e sentenza)
Citate dalla Cassazione per ricordare che l'aggiunta o la sostituzione di un particolare profilo di colpa non determina vizio se l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi; nel caso di specie non è stata ravvisata lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può dar peso alle conclusioni di un consulente di parte o del PM, ma se disattende la perizia disposta dal giudice di primo grado deve motivare espressamente e confrontarsi con i contenuti della perizia disattesa; la semplice adesione a una consulenza alternativa senza confronto è vizio di motivazione.
- La valutazione della responsabilità in incidenti stradali colposi può fondarsi non soltanto sull'accertamento preciso del punto d'urto, ma anche su valutazioni complessive delle cautele omesse (es. mancata riduzione di velocità e mancato rientro nella propria corsia prima di una curva) che costituiscono autonome basi logiche per la condanna.
- La presenza di una deroga alla regola di "tenere la destra" a causa di pedoni o ostacoli non esonera automaticamente il conducente dall'obbligo di adottare tutte le cautele (in particolare ridurre la velocità e rientrare appena possibile); la necessità di evitare un pedone giustifica lo spostamento solo se accompagnata da comportamenti che eliminino il rischio per la circolazione opposta.
- Documenti emessi dopo la pronuncia della sentenza di merito (es. note amministrative sulla classificazione della strada) non possono essere utilizzati per modificare i risultati già valutati in giudizio, salvo che non siano stati prodotti e discussi nel dibattimento.
- Il calcolo della prescrizione per i reati colposi stradali va effettuato alla luce delle modifiche normative intervenute; per fatti anteriori alle modifiche bisogna applicare le regole di durata vigenti in base alla normativa richiamata.
- Nel processo penale per reati colposi la sostituzione o integrazione del profilo di colpa originario non determina di per sé nullità se l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi su quel profilo (principio di non sorpresa dell'imputato).
- Quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni autonome, l'eventuale invalidità di una sola di esse non comporta necessariamente l'annullamento della decisione se le altre ragioni restano valide e sufficienti a sorreggere la condanna.
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